REGIONE ABRUZZO L. R. n. 24, 8-06-1993
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.
BUR ABRUZZO n. 23 del 24 giugno 1993
Legge abrogata da:
L. R. Abruzzo n. 7 del 2003, art. 72
Legge modificata da:
L. R. Abruzzo n. 89 del 1994, artt. 1 – 15
L. R. Abruzzo n. 56 del 1994, art. 9
L. R. Abruzzo n. 112 del 1995
L. R. Abruzzo n. 18 del 1996, art. 4
L. R. Abruzzo n. 29 del 1996, art. 29
L. R. Abruzzo n. 113 del 1996
L. R. Abruzzo n. 4 del 1997
L. R. Abruzzo n. 70 del 1998, art. 2
L. R. Abruzzo n. 11 del 2001, art. 35
L. R. Abruzzo n. 23 del 2002, art. 1
Titolo I
NORMA GENERALE
ARTICOLO 1
Disposizioni generali
1. La Regione esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi ed Associazioni, delle Comunità Montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali nonchè degli enti dipendenti dalla Regione di cui agli artt. 3 e 4.
2. Tutte le funzioni di controllo attribuite alla Regione dall' art. 130 della Costituzione e dalle leggi vigenti, sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate, sono sostituite dai controlli dell' Organo regionale secondo le forme ed i modi indicati dalla presente legge.
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ARTICOLO 4
Competenze delle Sezioni di controllo
1. Le Sezioni di controllo con sede nei capoluoghi di Provincia di Chieti, L' Aquila, Pescara e Teramo esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei seguenti Enti operanti nel territorio delle rispettive Province:
a) Comuni e loro consorzi e Associazioni;
b) Unioni di Comuni;
c) Amministrazioni separate dei beni di uso civico;
d) Comunità Montane;
e) Consorzi di bonifica aventi sede nel territorio della rispettiva Provincia;
f) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
g) Amministrazioni Provinciali.
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