REGIONE CAMPANIA L.R.13-01-1975, n. 2 (abrogato) [1]
Norme per l'attuazione del diritto allo studio
B.U.R. CAMPANIA 21-01-1975, n. 2

Note:
1 Abrogata dall'art. 25, comma 1, L.R. 26 aprile 1985, n. 30.

Art. 1
La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica attuando o promuovendo iniziative intese, nel rispetto delle competenze dello Stato, a rendere pieno ed effettivo il diritto allo studio, ad assicurare, per quanto possibile, la destinazione collettiva degli interventi, a realizzare l'educazione permanente ed a favorire la scuola a tempo pieno nonché la gestione sociale della scuola.

Art. 2
Iniziative e strutture di promozione culturale
Ad integrazione del sistema scolastico istituzionale, la Regione, nell'intento di sviluppare un servizio educativo che coinvolga ed interessi l'intera comunità e consenta la formazione integrale del cittadino:
a) predispone, mediante l'uso di opportuni strumenti, un servizio di indagine, raccolta ed elaborazione di dati, ricerca e documentazione sulle istituzioni educative;
b) promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con i competenti organi dello Stato, studi e ricerche sui problemi della programmazione educativa e della sperimentazione e innovazione didattica; organizza, altresì, l'aggiornamento degli operatori socio-educativi destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;
c) realizza un adeguato sistema di strutture culturali e le coordina nell'ambito dei distretti scolastici con quelle già esistenti;
d) istituisce nuove attività formative extrascolastiche aventi lo scopo di neutralizzare l'analfabetismo di ritorno e consentire un dinamico aggiornamento culturale e professionale di tutti i cittadini;
e) attua programmi interdistrettuali per lo scambio e la soluzione di problemi comuni nel settore didattico e formativo;
f) promuove e favorisce, per l'attuazione dell'educazione permanente, l'istituzione, nell'ambito del sistema distrettuale, di centri educativi polivalenti ad uso dell'intera collettività;
g) favorisce lo sviluppo e la diffusione, nell'ambito del sistema distrettuale scolastico, dei centri di servizi culturali e sociali trasferiti, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alla Regione o comunque da questa istituiti secondo criteri di dislocazione distrettuale.

Art. 3
Dotazioni didattiche
Al fine di assicurare il diritto allo studio, la Regione:
a) provvede alla fornitura di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonché di pubblicazioni e di materiale didattico di uso individuale per gli alunni della scuola media dell'obbligo e degli istituti professionali che versino in condizioni di disagio economico;
b) integra la dotazione delle biblioteche di classe e di istituto nonché provvede a dotare gli alunni che versino in condizioni di disagio economico e che frequentino le scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica o altri istituti legalmente riconosciuti dallo Stato, degli strumenti e materiale didattici necessari;
c) assicura, in ogni caso, l'uso generalizzato e gratuito dei libri di testo, attuando un sistema bibliotecario pubblico con articolazioni specializzate per istituto ed utilizzando le strutture di pubblica lettura presso i centri di servizi culturali e sociali di cui alla lettera g) dell'art. 2.

Art. 4
Interventi per la scuola a tempo pieno e per il servizio di mensa
La Regione riconosce come obiettivo prioritario e favorisce, per quanto di sua competenza, l'organizzazione e la progressiva estensione della scuola a tempo pieno, incrementandone i relativi servizi ed ogni connessa attività culturale e ricreativa, con particolare riferimento alle attività motorie nella scuola dell'obbligo.
Secondo i criteri di ripartizione fissati nel piano annuale di intervento per l'attuazione del diritto allo studio, di cui al successivo art. 12, la Regione attua interventi per il servizio di mense in favore degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali.
Nei limiti degli stanziamenti di bilancio e con i criteri di cui al comma precedente, gli interventi per il servizio di mensa possono essere estesi in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica statali od autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 5
Trasporto alunni
Per ogni esercizio scolastico e secondo i criteri fissati dal piano annuale di finanziamento la Regione spiega interventi per assicurare e razionalizzare il trasporto gratuito, ivi compresi l'eventuale acquisto di appositi automezzi ed i relativi oneri assicurativi, in favore degli alunni della scuola materna, della scuola di obbligo e degli istituti professionali.
Allo scopo di rendere quanto più organico e generalizzato detto servizio, in modo da poterlo estendere agli alunni delle scuole di altro ordine e grado, la Regione coordina i suoi interventi con quelli degli enti locali e delle aziende pubbliche di trasporto, in conformità dei criteri adottati dal piano annuale.
Nei casi in cui non sia possibile assicurare organici servizi di trasporto, la Regione provvede, in favore degli alunni che versino in condizioni di disagio economico, con un contributo sulle spese di viaggio, effettuato dal luogo di residenza abituale alla sede della scuola.

Art. 6
Case dello studente
La Regione realizza o favorisce, d'intesa con gli enti locali, la costruzione di case dello studente, allo scopo di rendere possibile l'esercizio del diritto allo studio agli alunni che versino in disagiate condizioni economiche, residenti in località diverse e distanti dalla sede della scuola, laddove questa non sia agevolmente raggiungibile mediante i normali servizi di trasporto.
La Regione, nelle more di tempo che intercorreranno per la costruzione e la gestione diretta di "Case dello studente", spiega interventi per l'alloggio degli alunni di cui al comma precedente sotto forma di posti gratuiti o semigratuiti in convitto o pensionati.

Art. 7
Assistenza sociale e medico-psico-pedagogica
Nei limiti delle proprie competenze, la Regione programma ed attua interventi a favore dell'infanzia e dei giovani in età scolare, istituendo servizi di assistenza sociale e medico-psico-pedagogica e di orientamento scolastico e professionale in collaborazione con i consigli di classe e con i centri sociali di cui alla lettera g) dell'art.2.
Per il conseguimento degli scopi di cui innanzi, sono istituiti annualmente corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori preposti o da preporre ai relativi servizi, e viene realizzato un apposito servizio di assistenza sociale.

Art. 8
Borse di studio
La Regione conferisce ogni anno borse di studio agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, che frequentano istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Fino a quando non sia diversamente provveduto in via legislativa, il conferimento delle borse di studio di cui innanzi è disciplinato dalla legge regionale 3 luglio 1973, n. 14.

Art. 9
Corsi per lavoratori studenti
La Regione collabora, a mezzo dell'assessore del ramo, con i competenti organi scolastici al coordinamento regionale dei corsi speciali di scuola media per lavoratori che usufruiscano, in forza di contratti collettivi o di leggi dello Stato, di ore lavorative retribuite da destinare al completamento del ciclo dell'obbligo scolastico.
A tal fine, ove i corsi predetti non siano sufficienti a soddisfare le esigenze locali e le richieste di iscrizione da parte degli aventi diritto, la Regione integra con propri finanziamenti quelli dello Stato, al fine di consentire l'istituzione, nell'ambito del programma ministeriale, di nuovi corsi speciali distribuiti per le cinque province della Campania in misura proporzionale alle domande, alle condizioni locali di sviluppo economico ed ai livelli occupazionali, d'intesa con le autorità scolastiche competenti e con le organizzazioni sindacali.
Ai corsi finanziati dalla Regione, limitatamente alle disponibilità risultanti dalla prioritaria partecipazione degli aventi diritto, potranno partecipare anche lavoratori disoccupati. Per questi corsi la Regione si fa carico degli interventi previsti dall'art. 3 della presente legge.

Art. 10
Altri interventi
Per facilitare agli alunni meritevoli ed appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche la partecipazione a concorsi, premi, saggi culturali e a borse di studio diverse da quelle di cui all'art. 8, indetti nelle scuole su temi di interesse sociale, letterario, professionale, storico o scientifico, la Regione concede contributi nei limiti e secondo le prescrizioni del piano annuale di intervento.

Art. 11
Le condizioni per il riconoscimento dello stato di bisogno, o comunque di disagio economico, per i casi indicati nella presente legge sono determinati, con riferimento al reddito medio nazionale pro-capite, nel piano regionale annuale di intervento di cui all'art. 12, tenuto conto del reddito del nucleo familiare e del numero e dell'età dei componenti.

Art. 12
Delega delle funzioni
L'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è delegato dalla Regione ai distretti scolastici che lo svolgeranno anche in attuazione dell'art. 7, quarto comma, della legge dello Stato 30 luglio 1973, n. 477 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
I distretti scolastici adempiranno, nell'ambito dei rispettivi comprensori, individuati a mente del primo comma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, alle funzioni amministrative delegate od affidate a mezzo del comune o dei comuni rientranti nel territorio di competenza, nonché dei patronati scolastici ovvero di altre unità operative locali che potranno essere istituite dai loro organi rappresentativi e gestionali, in modo da assicurare la più ampia partecipazione delle forze espressive delle comunità locali.

Art. 13
Poteri del consiglio regionale
Il consiglio regionale, con propria deliberazione resa entro il 31 luglio, approva il piano regionale di intervento per l'attuazione del diritto allo studio ed i criteri generali relativi alla ripartizione su base distrettuale dei finanziamenti ed all'erogazione degli stessi tenendo conto della popolazione scolastica e delle condizioni socio-economiche del territorio di ciascun distretto.
Con la stessa deliberazione il consiglio regionale fissa, altresì, gli indirizzi di massima per l'esercizio delle attività delegate, il regolamento dei relativi oneri e gli obiettivi che gli enti destinatari devono concorrere a perseguire nel rispetto della legislazione regionale e nel quadro della programmazione regionale.
Il consiglio regionale determina, in particolare, le direttive perché l'assolvimento delle funzioni delegate avvenga in modo da garantire la destinazione collettiva degli interventi e la gestione sociale della scuola e che sia attuata, attraverso adeguate forme di consultazione democratica, la più larga partecipazione alle scelte di politica educativa.

Art. 14
Poteri della giunta regionale
La giunta regionale predispone entro il 30 giugno il piano regionale di intervento per l'attuazione del diritto allo studio e lo propone al consiglio che lo approva nel termine previsto dal precedente articolo e provvede all'assegnazione dei relativi finanziamenti agli enti delegati.
La giunta regionale vigila in ordine al puntuale assolvimento delle attività nelle materie delegate, in conformità della legge e delle direttive indicate dal consiglio regionale.
Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla giunta regionale una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica, sui risultati conseguiti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il relativo rendiconto.
La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate.
Norme transitorie e finali

Art. 15
Patronati scolastici e consorzi provinciali di patronati
Fino alla entrata in funzione dei distretti scolastici e dei relativi organi rappresentativi, sono prorogate le attuali funzioni assegnate dalle leggi dello Stato ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
I poteri già attribuiti agli organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono devoluti alla giunta regionale, che li esercita a mezzo dell'assessore al ramo.
Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, con proprio decreto provvede alla integrazione degli organi collegiali dei patronati e dei consorzi provinciali ed, in caso di carenza degli stessi, alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di mesi 6.
I relativi atti deliberativi verranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
Fino al termine di cui al primo comma del presente articolo sono prorogate le attuali funzioni delle commissioni tutorie sugli atti dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati, integrate da un rappresentante della Regione designato dalla giunta su proposta dell'assessore al ramo.

Art. 16
Personale insegnante dei patronati scolastici e di consorzi provinciali
Gli insegnanti elementari di ruolo, già assegnati, ai sensi della legge 3 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio della Regione per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, possono avanzare la richiesta di trasferimento alla Regione di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, entro l'anno 1974-75.
E' data facoltà agli insegnanti che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo e che attualmente sono in aspettativa politica di avanzare richiesta di trasferimento alla Regione di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, entro tre mesi dalla fine del mandato politico.

Art. 17
Onere finanziario
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ivi compreso quello relativo alle spese sostenute dagli enti incaricati delle funzioni delegate, è stabilito, per l'anno scolastico 1974-75, in lire 11 miliardi e 900 milioni ed in lire 12 miliardi per l'anno scolastico 1975-76.
Detto onere è ripartito: per lire 900 milioni a carico del bilancio 1974 e graverà per lire 50 milioni sul cap. 1677, per lire 5 milioni sul cap. 1678, per lire 150 milioni sul cap. 1721, per lire 150 milioni sul cap. 1722, per lire 500 milioni sul cap. 1725 e per lire 45 milioni sul cap. 1727 del bilancio della Regione per l'anno 1974; per lire 12 miliardi a carico del bilancio 1975 e per lire 11 miliardi a carico del bilancio 1976, che graveranno sui capitoli corrispondenti dei bilanci della Regione per i rispettivi anni 1975 e 1976.
Le spese per gli anni successivi verranno determinate con appositi provvedimenti legislativi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.