REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA DGR n.612, 24.3.2005
LR 1/2005, ART 2, COMMA 33. DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI, DELLE PRIORITÀ E DEI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEGLI ENTI LOCALI E DELLE IPAB E ASSOCIAZIONI DI QUESTE ULTIME
Deliberazione soggetta a controllo di ragioneria
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'articolo 2, comma 33, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede la promozione dell'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle associazioni di queste ultime attraverso:
a) la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche per la valorizzazione di progetti di innovazione dalla medesima predisposti;
b) il concorso negli oneri preventivati dagli enti locali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e associazioni di quest'ultime, relativi alla promozione di studi o all'organizzazione di convegni sui rispettivi assetti istituzionali o sulle innovazioni a seguito di modifiche legislative, da effettuarsi nell'anno 2005;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 34, del citato articolo 2, della legge regionale 1/2005, con deliberazione della Giunta regionale è individuata la quota del fondo da destinare agli interventi di cui, rispettivamente, alle sopraindicate lettere a) e b), nonché sono definite le priorità, i criteri e le modalità di assegnazione relativi agli interventi di cui alla lettera b);
EVIDENZIATO che, per gli interventi suddetti, il comma 35 del suddetto articolo 2 stanzia, complessivamente, euro 20.000,00 per l'anno 2005;
RITENUTO, di dover procedere all'individuazione del fondi da destinare agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 33, dell'articolo 2 della legge regionale 1/2005, nonché alla definizione delle priorità, dei criteri e delle modalità di riparto dell'assegnazione relativi agli interventi di cui alla sola lettera b);
RITENUTO di suddividere il fondo di 20.00,00 euro in parti uguali, stante l'importanza di entrambe le attività di promozione
RITENUTO, altresì, di stabilire una priorità, nel riparto del fondo destinato agli interventi di cui alla suddetta lettera b), a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle loro associazioni, che sono particolarmente coinvolte sul piano regionale, oltre che nazionale, da interventi legislativi di riforma;
VISTO lo statuto speciale di autonomia;
VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;
all'unanimità
DELIBERA
1. Il fondo pari ad euro 20.000,00, stanziato per la promozione dell'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle associazioni di queste ultime di cui all'articolo 2, comma 33, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, è destinato:
a) per euro 10.000,00, per la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche per la valorizzazione di progetti di innovazione dalla medesima predisposti;
b) per euro 10.000,00, per il concorso negli oneri preventivati dagli enti locali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e associazioni di quest'ultime, relativi alla promozione di studi o all'organizzazione di convegni sui rispettivi assetti istituzionali o sulle innovazioni a seguito di modifiche legislative, da effettuarsi nell'anno 2005.
2. Il fondo di cui alla lettera b), del punto 1, è destinato prioritariamente al finanziamento delle iniziative promosse dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e dalle associazioni di queste ultime.
3. Per accedere al fondo di cui alla sopraindicata lettera b) del punto 1, gli enti interessati presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.
4. La domanda, di cui al punto 3, deve essere corredata del progetto o dei progetti da realizzare entro l'anno 2005 e deve indicare la spesa presunta per la relativa realizzazione.
5. Il concorso negli oneri preventivati è determinato, fatta salva la priorità di cui al punto 2, nella misura del 95 per cento delle spese complessivamente indicate dagli interessati, eventualmente ridotto in misura proporzionale in caso di insufficienza del fondo di cui alla lettera b). Nella domanda di cui al punto 3. deve essere indicata altresì la copertura della quota rimasta a carico dell'ente, dell'istituzione o della associazione.
6. L'erogazione è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione.
7. Entro un anno dall'erogazione i beneficiari del contributo presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, la rendicontazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, per gli enti locali, e ai sensi dell'articolo 43 della medesima legge regionale per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le loro associazioni.
8. Non è ammessa la proroga del termine di cui al comma 7.
9. La mancata realizzazione degli studi o dei convegni entro l'anno 2005 comporta la revoca del contributo e la restituzione del medesimo, ai sensi della legge regionale 7/2000.
10. L'utilizzo parziale del contributo comporta, ai sensi della legge regionale 7/2000, la riduzione del medesimo e la restituzione della quota eccedente, che deve essere effettuata contestualmente alla presentazione della rendicontazione.
TP