REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 13, 09-11-1998

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, ISTRUZIONE E CULTURA, PUBBLICO IMPIEGO, PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO, SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI, INTERVENTI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE

BUR n. 17 del 10 novembre 1998

Supplemento Straordinario


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

[...]

TITOLO V

Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate

ARTICOLO 139

Testo modificato da:

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 2 del 2000, art. 7

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 7 del 2000, art. 75

(Ulteriori norme d'intervento nelle zone terremotate del Friuli)

[...]

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo, già adibito a sagrestia, sale ed archivio del Capitolo.


17. Il recupero di cui al comma 16 può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio a sede museale per la valorizzazione del patrimonio storico artistico legato alla tradizione ecclesiastica patriarcale.


18. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16 il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


19. La concessione del finanziamento di cui al comma 16 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.


20. Per gli interventi di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Cividale del Friuli anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.


21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8732 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione <<Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per il recupero e il

consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo>> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.


22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio i finanziamenti necessari per la dotazione della Pieve di San Pietro di adeguata viabilità di accesso, di parcheggi e di servizi igienici.


23. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 22, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


24. Per gli interventi di cui al comma 22 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.


25. Per i finanziamenti di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Zuglio anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.


26. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.278 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 il cui stanziamento è elevato di pari importo.


27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia veneta di Sant'Antonio da Padova dell'Ordine dei Frati Minori un finanziamento straordinario per il completamento della ricostruzione del complesso edilizio relativo al convento-santuario di Sant'Antonio da Padova, sito in Gemona del Friuli, già in parte finanziato in base alle leggi di intervento nelle zone colpite dagli

eventi sismici del 1976.


28. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 27 è presentata al Comune di Gemona del Friuli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


29. La concessione del finanziamento indicato al comma 27 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso del complesso edilizio per un periodo non inferiore a dieci anni.


30. Per le finalità del comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.


31. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 27 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.


32. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni a carico del capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

[...]

35. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari per l'acquisto ed il recupero dell'edificio che conserva gli affreschi del <<Pordenone>>, sito nel centro storico del capoluogo, da destinare a fini museali.


36. Per conseguire i finanziamenti di cui ai commi 33, 34 e 35 la Provincia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande eventualmente già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.


37. Per le finalità previste dai commi 33, 34 e 35 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.000 milioni, lire 12.000 milioni e lire 2.000 milioni, per un importo complessivo di lire 15.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.

[...]

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale di San Pellegrino in Navarons di Meduno.


65. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 64 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


66. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 64 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.


67. Per gli interventi di cui al comma 64 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.


68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8734 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione <<Finanziamento alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons per il recupero ed il consolidamento antisismico del campanile>> e con lo stanziamento di lire 330 milioni per l'anno 1998.

[...]

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia decanale di Tarvisio i finanziamenti necessari per il consolidamento della torre campanaria e per la messa a norma degli impianti della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.


75. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 74 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


76. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 74, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.


77. Per gli interventi di cui al comma 74, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.


78. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8735 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione <<Finanziamento alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Tarvisio per il consolidamento della torre campanaria e la messa a norma degli impianti della Chiesa parrocchiale>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.



ARTICOLO 140

Testo modificato da:

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 2 del 2000, art. 7

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 1 del 2004, art. 4

(Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate)

[...]

90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine.


91. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 90, il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Annunziata deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


92. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 90, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.


93. Per l'intervento di cui al comma 90, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco di Udine, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.


94. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8737 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 – spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione <<Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine>> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998.



TP