REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 9, 20-04-1999

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE

BUR n. 16 del 21 aprile 1999

Supplemento Ordinario n. 4 del 22 aprile 1999


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

[...]

CAPO II

Disposizioni in materia di radiodiffusione, cultura e sport

[...]

ARTICOLO 56

(Modificazione all'articolo 25 della legge regionale 68/1981 in materia di tutela e valorizzazione della lingua friulana e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali)

1. All'articolo 25, secondo comma, lettera d), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, in fine, sono aggiunte le parole <<esposizioni e rappresentazioni relative alle tradizioni religiose e culturali;>>.



ARTICOLO 25 LR n.68 del 08/09/1981 Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, BUR n. 91 del 8 settembre 1981

(Soggetti e iniziative)

1. La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia sostiene, mediante appositi finanziamenti, le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta, promosse da enti locali singoli o associati, enti pubblici, organi collegiali scolastici, enti ed associazioni culturali qualificati, non aventi fini di lucro.


2. Le attività comprendono i seguenti settori:

a) settore degli studi e delle ricerche:

indagini sulle condizioni linguistiche dei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, flocloristici; allestimento di mostre delle testimonianze e dei materiali culturali del territorio; raccolta e compilazione di repertori linguistici locali; redazione e pubblicazione di atlanti, carte e altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche della regione; organizzazione di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;

b) settore della stampa, dell'editoria e dei mezzi di comunicazione sociale:

stampa di giornali e periodici nelle lingue locali intesi a sviluppare e a diffondere la conoscenza della storia, della lingua e della cultura e delle tradizioni locali; pubblicazione di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e le lingue locali, le attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) settore della scuola:

corsi di informazione e aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico circa la realtà storica, culturale, linguistica e delle tradizioni locali anche mediante sussidi didattici, forniti dalle Amministrazioni provinciali, conformemente alle norme e ai principi contenuti nel DPR 14 giugno 1955, n. 503 e nel DPR 31 maggio 1974, n. 416; concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua e delle tradizioni locali;

d) settore dello spettacolo:

reperimento e traduzione di testi teatrali nelle lingue locali; compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni, dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua locale e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale della regione;

e) settore della toponomastica:

raccolta e studio dei toponimi in lingua locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della toponomastica originaria.


3. La concessione di contributi per attività scolastiche e parascolastiche è in ogni caso subordinata all'approvazione delle iniziative proposte da parte del competente organo collegiale.



TP