REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA
CONSIGLIO REGIONALE - PROPOSTA DI LEGGE N. 159, 04-10-2005
TITOLO "NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO DOCUMENTALE ANTICO, DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI STRUMENTI BIBLIOGRAFICI E DI INFORMAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DEFINIZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE"
STATO ITER Assorbito in testo base di analogo oggetto
Inizio iter progetto di legge: presentato il 04/10/2005 da: Blasoni, Camber, Valenti, Pedicini, Venier Romano, Asquini, Galasso, Gottardo, Marini
Assegnazione assegnazione alla commissione III in data 06/10/2005
Riassegnazione alla commissione VI in data 14/02/2006
Esame commissione iniziato l'esame in commissione il 21/07/2006
Abbinato a 126 con scelta come testo base dell'atto 126
Istituito un comitato ristretto in data 20/09/2006 composto dai consiglieri Blazina, Camber, Colussi, Fasan, Franzil, Tonutti, Violino
Concluso l'esame in comitato ristretto il 12/10/2006
Esame in commissione concluso in data 12/10/2006 con approvazione a maggioranza con modifiche
Relatori nominati dalla commissione: Tonutti
Relazioni di minoranza preannunciate da: Camber, Fasan
NOTE Riassegnazione disposta a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento. In sede di riassegnazione è stato prescritto il parere del C.A.L. ai sensi dell'art. 96 del Regolamento. Per il seguito dell'iter vedere proposta di legge n. 126
Consiglio Regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
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PROPOSTA DI LEGGE N. 159
Presentata dai Consiglieri
Blasoni, Camber, Valenti, Pedicini, Venier Romano, Asquini, Galasso, Gottardo, Marini
<<Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico documentale antico, delle biblioteche, degli strumenti bibliografici e di informazione del Friuli Venezia Giulia e definizione del Sistema bibliotecario regionale>>
Presentata il 4 ottobre 2005
Signor Presidente, signori consiglieri
le leggi regionali 18 novembre 1976, n. 60, 24 luglio 1986, n. 30 e 9 marzo 1988, n. 10, che finora hanno disciplinato l’azione della Regione Friuli Venezia Giulia in favore delle biblioteche degli enti locali, di interesse locale, private e ecclesiastiche, non è più rispondente, per molti aspetti ai nuovi principi e modelli affermatisi ormai da tempo in campo nazionale o in altre regioni.
Occorre in primo luogo, sicuramente, una maggiore determinazione, anche in una situazione di diminuzione delle risorse disponibili, della programmazione degli interventi, quale metodo di azione politica e della conseguente individuazione delle gerarchie degli interventi stessi.
In secondo luogo risulta necessario riuscire a predeterminare criteri e modalità di intervento cui l’Amministrazione regionale e gli altri enti devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi e finanziamenti in generale, al fine di non disperdere le risorse, ma anzi finalizzarle per una migliore organizzazione del patrimonio librario e archivistico regionale.
Una ulteriore circostanza, che sta alla base della filosofia di questa proposta di legge, e la possibilità di cogliere, in una regione come la nostra dove le identità provinciali sono una sicura ricchezza proprio per le loro precipue caratteristiche, una corretta suddivisione di compiti e funzioni da assegnare prevedendo che proprio alle Province vadano le maggiori funzioni di amministrazione attiva in materia di biblioteche.
Importante è altresì, nel quadro evolutivo di cui trattasi, l’ampio spazio all’innovazione tecnologica in materia biblioteconomica, catalografica e archivistica, in quanto la tradizionale informazione da schedature su supporto cartaceo è ormai quasi ovunque sostituita dalla ricerca e cattura dei dati da archivi elettronici, realizzata con collegamento, attraverso specifici moduli applicativi di colloquio, dei cataloghi delle biblioteche locali, a sistemi centrali, quali l’indice del Catalogo Unico Nazionale, o altre banche dati regionali, nazionali e internazionali: basti qui ricordare il Servizio bibliotecario nazionale – SBN – nella gestione del servizio bibliotecario-informativo regionale e l’International Standard Archival Authority Record – ISAAR – nella gestione dei beni archivistici presenti nelle biblioteche di conservazione.
Infine e non ultimi, tra i principi ispiratori che hanno portato alla predisposizione della presente proposta di legge possono ricordarsi, tra gli altri (articolo 1), il riconoscimento delle biblioteche pubbliche e private quale elemento essenziale della conoscenza, dell’informazione, della cultura e dell’educazione, quali luoghi aperti a tutti i cittadini al fine di garantire il diritto alla libertà di espressione, informazione e lettura, avuto particolare riguardo all’insieme dei valori e stili di vita della comunità storicamente residente sul territorio regionale e nella valorizzazione della biblioteca quale luogo di conservazione dei più diversi supporti librari e documentari, ma deputato istituzionalmente a favorire l’accrescimento e la diversificazione degli utenti.
LE BIBLIOTECHE COME SISTEMA REGIONALE
Si è previsto quindi un Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale (articolo 2) quale gruppo di biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico e di punti di servizio bibliotecario-informativo, dotati, di norma, di specifico patrimonio librario e/o archivistico documentale antico, che attuano forme di collaborazione stabile e coordinata per lo svolgimento di diversi compiti quali possiamo ricordare: la realizzazione di una banca dati comune, collegata a quella del Servizio Bibliotecario Nazionale –SBN –, agli Archivi di Stato e alle Soprintendenze archivistiche; la costituzione di una rete di servizi bibliotecari regionale strutturata in maniera da rendere possibile la fruizione dei medesimi benefici da ogni punto di accesso della rete stessa; l’utilizzazione e gestione collettiva di strumenti catalografici, bibliografici ed archivistico documentali; la razionalizzazione dell'impiego di fondi per acquisti librari e abbonamenti a periodici; la razionalizzazione dell’impiego di fondi per restauri e conservazione di materiale archivistico antico in relazione alla presenza in Regione di biblioteche di conservazione; l’adozione di criteri uniformi per la gestione del prestito interbibliotecario e suo sviluppo in tutti i soggetti della rete regionale; la partecipazione e accesso al sistema regionale di informazioni in rete e in linea; la valorizzazione del ruolo culturale delle biblioteche quali centri di conoscenza, di iniziativa culturale e di aggregazione, quali sedi di mostre, manifestazioni e corsi per la promozione della lettura e l'educazione permanente; la specializzazione delle raccolte, anche archivistico documentali antiche, in funzione dei compiti d’istituto e della vocazione e delle biblioteche.
Alla Regione appartengono i naturali compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo, in materia di biblioteche (articolo 5), e nel Piano regionale di intervento per il Sistema bibliotecario-informativo regionale, è prevista una quota delle risorse disponibili per gli interventi nel settore delle biblioteche previsti nel bilancio regionale che, in ciascun esercizio finanziario, servono all'incentivazione del settore bibliotecario-informativo, nonché alle attività di tutela e restauro del patrimonio bibliografico, archivistico e documentario, raro e di pregio (articolo 8).
I Programmi attuativi annuali predisposti dalla Regione contengono la specificazione sia degli interventi diretti della Regione e delle risorse finanziarie ad essi destinati che dei fondi da assegnare alle Province per la realizzazione degli interventi di loro competenza, in ordine alla funzioni ad esse attribuite. La ripartizione dei fondi assegnati complessivamente alle Province, in favore di ciascuna di esse, sarà effettuata percentualmente per quote (articolo 9).
I pareri, la consulenza e più in generale l’attività di stimolo e di indirizzo alla Regione in materia di biblioteche vengono svolti con la collaborazione dalla Conferenza del Sistema bibliotecario-informativo regionale che rappresenta le realtà regionali in materia (articolo 12).
SU BASE PROVINCIALE. IL RUOLO DELLE PROVINCE
Il Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale, lungi da voler rappresentare un sistema neocentralistico regionale, è composto dai Sistemi Bibliotecari-Informativi Provinciali (articolo 3), costituiti dalle biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico e dai punti di servizio bibliotecario-informativo aventi sede nel territorio provinciale, e appartenenti agli Enti Locali e ad altri soggetti. L'adesione al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale è regolata da specifica Convenzione tra gli Enti partecipanti al Sistema stesso. La Convenzione, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, deve riguardare:
- gli obiettivi;
- i criteri di individuazione delle risorse organizzative ed economiche necessarie per il raggiungimento dei risultati attesi, e la quota di spesa annuale e/o pluriennale, a carico di ciascun Ente associato;
- il tipo delle attività e degli interventi comuni, riferiti anche alla formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto, e le modalità di gestione degli stessi;
- gli indirizzi per l'acquisizione di arredi e attrezzature tecnologiche e informatiche, da destinare a ciascuna sede del servizio bibliotecario-informativo;
- le modalità di circolazione del materiale bibliografico;
- le modalità di conservazione e fruizione di materiale storico archivistico documentale presente nelle biblioteche di conservazione;
- le norme per la fornitura di servizi a pagamento agli utenti, concernenti la fotocopiatura, la microfilmatura ed altri sistemi di riproduzione, la ricerca onerosa di informazioni in rete o in linea, e altre prestazioni.
Alle Province spetterà inoltre individuare la biblioteca che avrà funzioni di Centro-rete all’interno del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale (articolo 4)
Il ruolo delle Province è quello di esercitare le funzioni amministrative in materia di biblioteche degli enti locali e di interesse locale; nell’ambito dell'esercizio delle suddette funzioni possiamo ricordare:
- la progettazione esecutiva dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione del Sistema Bibliotecario - Informativo Provinciale;
- la redazione, d’intesa con i Comuni, del Programma Pluriennale di attuazione del Sistema stesso; la formazione e l’approvazione del Programma esecutivo annuale del Programma Pluriennale di attuazione del Sistema bibliotecario-Informativo Provinciale;
- il funzionamento in forma associata della rete di servizio del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale per quanto concerne le acquisizioni patrimoniali, la circolazione dei documenti, la catalogazione, la conservazione e la gestione delle informazioni anche da archivi elettronici;
- l’organizzazione di mostre di interesse locale o regionale di materiale bibliografico e documentario di valore storico-testimoniale;
- l’attenzione alle raccolte librarie e alle collezioni delle lingue minoritarie della regione, con particolare attenzione al patrimonio linguistico friulano, sloveno e tedesco;
- la trasmissione alla Regione, con cadenza annuale, delle notizie e dei dati statistici necessari per la misurazione e la valutazione del servizio offerto, in relazione agli standard quantitativi e qualitativi fissati dalla Regione stessa.
Viene prevista inoltre la possibilità, per l'esercizio del servizio bibliotecario-informativo da parte delle Province, della costituzione di Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000, che in tal caso assolveranno le funzioni di Centro-rete del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, anche con la partecipazione della Regione (articolo 6).
L'impiego da parte delle Province delle risorse regionali disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge, deve essere rapportato, di norma, ad ambiti di dimensioni territoriali e demografiche idonee ad assicurare la funzionalità del servizio bibliotecario-informativo. Pertanto ciascuna Provincia procede alla formazione e approvazione del Programma esecutivo annuale del proprio Programma Pluriennale di attuazione del Sistema Bibliotecario-Informativo il quale deve contenere: la previsione di utilizzazione dei fondi stanziati per la specifica destinazione, nel bilancio della Provincia stessa, nell'anno di riferimento, con individuazione dei soggetti beneficiari e delle relative contribuzioni; la previsione, con individuazione dei soggetti beneficiari e delle relative contribuzioni, di impiego delle risorse trasferite dalla Regione secondo uno specifico riparto in quote (articolo 10).
Va ricordato (articolo 11) che le specifiche attività e i programmi di intervento inerenti le funzioni delle Province, la cui spesa sia a carico totale o parziale della Regione, sono gestiti da ciascuna Provincia, nel quadro delle direttive regionali.
ED I COMPITI DEI COMUNI.
I Comuni, singolarmente o in maniera associata, provvedono, con specifici stanziamenti di bilancio, alla istituzione e alla gestione della biblioteca comunale o intercomunale, e partecipano, qualora convenzionati, al funzionamento e allo sviluppo del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, sulla base degli impegni, di cooperazione e finanziari, definiti in Convenzione. I Comuni, assumono iniziative rivolte alla valorizzazione del proprio patrimonio librario, archivistico e documentario, e promuovono la creazione di nuovi canali di rapporto tra le proprie biblioteche e la comunità scolastica per favorire la migliore utilizzazione delle risorse bibliotecarie, archivistiche e bibliografiche; procedono, inoltre, all'elaborazione, nel dettaglio, del formulario dei diritti degli utenti dei propri servizi bibliotecari-informativi, sulla base dei principi e contenuti del modello predisposto dalla Regione, e alla rilevazione dei dati inerenti la consistenza, i servizi, l'utenza e l'attività delle proprie biblioteche (articolo 7).
CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E MODELLO IDENTITARIO.
In conclusione possiamo affermare che il materiale librario e catalografico, contenuto nelle biblioteche, ma anche archivistico documentale antico, contenuto nelle biblioteche di conservazione, non è privo di “un’anima”; sarebbe un palese infingimento sostenere che esso è costituito dalla mera sommatoria del maggior numero delle più diverse opere, supporti librari e documentari.
Il tentativo di fornire la più ampia conoscenza non può che contemperarsi con scelte che hanno una loro specifica identità
Questa disciplina normativa, pertanto, si propone di approfondire ogni cultura e favorire l’accrescimento della conoscenza e l’ampliarsi di un’utenza auspicabilmente sempre più vasta. Tuttavia questo obiettivo coesiste con l’esigenza precipua di salvaguardare il nostro modello identitario inteso come insieme di valori e stili di vita delle comunità storicamente residenti sul territorio.
Esiste una identità comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europea i cui principi ispiratori sono richiamati anche nella Costituzione europea ed a questi facciamo sicuramente riferimento.
Si auspica, considerata l’importanza della materia, un rapido e favorevole accoglimento dal parte dell’Aula.
BLASONI
CAMBER
VALENTI
PEDICINI
VENIER ROMANO
ASQUINI
GALASSO
GOTTARDO
MARINI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per agevolare e incentivare l'accesso dei cittadini agli strumenti di conoscenza, informazione, cultura e formazione permanente, in condizioni di pari opportunità, promuove:
-l'organizzazione di un Sistema Regionale - articolato in sistemi provinciali - di servizi bibliotecari-informativi, gestiti da Province, Comuni e altri soggetti proprietari di Biblioteche aperte al pubblico, e coordinati dalle Province;
-la valorizzazione, con le Province e i Comuni, del patrimonio archivistico conservato nelle biblioteche pubbliche o ad esse affidato, cooperando con lo Stato per la sua tutela;
-il riconoscimento delle biblioteche pubbliche e private quale elemento essenziale della conoscenza, dell’informazione, della cultura e dell’educazione, quali luoghi aperti a tutti i cittadini al fine di garantire il diritto alla libertà di espressione, informazione e lettura, avuto particolare riguardo all’insieme dei valori e stili di vita della comunità storicamente residente sul territorio regionale;
-la valorizzazione della biblioteca quale luogo di conservazione dei più diversi supporti librari e documentari, ma deputato anche a favorire sia l’accrescimento culturale e umano sia la diversificazione degli utenti;
-l’istituzione e lo sviluppo di una rete bibliotecaria pubblica regionale che valorizzi, con gli enti pubblici e i privati proprietari, i patrimoni e il ruolo delle biblioteche esercitando le funzioni di tutela sui beni e le raccolte librarie antiche, rare e di pregio;
-lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari-informativi sul territorio regionale, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie;
Art. 2
(Definizione di Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale)
1. Per Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale si intende un gruppo di biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico e di punti di servizio bibliotecario-informativo, dotati, di norma, di specifico patrimonio librario e/o archivistico documentale antico, che attuano forme di collaborazione stabile e coordinata per i seguenti compiti:
a) realizzazione di una banca dati comune, collegata a quella del Servizio Bibliotecario Nazionale –SBN –, agli Archivi di Stato, alle Università della Regione e alle Soprintendenze archivistiche;
b) costituzione di una rete di servizi bibliotecari regionale, strutturata in maniera da rendere possibile la fruizione dei medesimi benefici da ogni punto di accesso della rete stessa, con l’istituzione di un specifico portale telematico che colleghi in linea il Sistema Bibliotecario -Informativo regionale con i Sistemi Bibliotecari - Informativi provinciali;
c) utilizzazione e gestione collettiva di strumenti catalografici, bibliografici ed archivistico documentali;
d) razionalizzazione dell'impiego di fondi per acquisti librari e abbonamenti a periodici;
e) razionalizzazione dell’impiego di fondi per restauri e conservazione di materiale archivistico antico in relazione alla presenza in Regione di biblioteche di conservazione;
f) adozione di criteri uniformi per la gestione del prestito interbibliotecario e suo sviluppo in tutti i soggetti della rete regionale;
g) partecipazione e accesso al sistema regionale di informazioni in rete e in linea;
h) valorizzazione del ruolo culturale delle biblioteche quali centri di conoscenza, di iniziativa culturale e di aggregazione, quali sedi di mostre, manifestazioni e corsi per la promozione della lettura e l'educazione e la formazione permanente, anche in collaborazione con le associazioni culturali operanti nel territorio;
i) specializzazione delle raccolte, anche archivistico documentali antiche, in funzione dei compiti d’istituto e della vocazione delle biblioteche.
Art. 3
(Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale e sua articolazione su base provinciale)
1. Il Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale è composto dai Sistemi Bibliotecari-Informativi Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
2. Ciascun Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale è costituito dalle biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico e dai punti di servizio bibliotecario-informativo aventi sede nel territorio provinciale, e appartenenti agli Enti Locali e ad altri soggetti.
3. L'adesione al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale è regolata da specifica Convenzione tra gli Enti Locali partecipanti al Sistema stesso.
4. La suddetta Convenzione, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, deve riguardare:
a) gli obiettivi;
b) i criteri di individuazione delle risorse organizzative ed economiche necessarie per il raggiungimento dei risultati attesi, e la quota di spesa annuale e/o pluriennale, a carico di ciascun Ente associato;
c) il tipo delle attività e degli interventi comuni, riferiti anche alla formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto, e le modalità di gestione degli stessi;
d) gli indirizzi per l'acquisizione di arredi e attrezzature tecnologiche e informatiche, da destinare a ciascuna sede del servizio bibliotecario-informativo;
e) le modalità di circolazione del materiale bibliografico;
f) le modalità di conservazione e fruizione di materiale storico archivistico documentale presente nelle biblioteche di conservazione;
g) le norme per la fornitura di servizi a pagamento agli utenti, concernenti la fotocopiatura, la microfilmatura ed altri sistemi di riproduzione, la ricerca onerosa di informazioni in rete o in linea, e altre prestazioni.
5. Le biblioteche non appartenenti ad Enti Locali, aperte al pubblico, e i Servizi Bibliotecari delle Università della Regione, nonché quelle private, possono partecipare al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, mediante la stipula di una apposita Convenzione conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.
Art. 4
(Centro-rete del Sistema Bibliotecario Informativo provinciale)
1. Le singole Province, d’intesa con il Comune capoluogo, individuano la biblioteca ove viene istituito il Centro-rete del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale.
Art. 5
(Compiti della Regione)
1. Nell'ambito degli interventi nel settore bibliotecario e dell'informazione, e, ove necessario, d’intesa con la Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia, la Regione:
a) esercita, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana ed in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 9, 117 e 118 della medesima, le competenze derivanti dalla Costituzione e dallo Statuto speciale di autonomia;
b) esercita le funzioni delegate alla Regione dagli articoli 3, 4, 5 e 6, del Titolo III, Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e quelle riferite a manoscritti e materiale bibliografico e documentario raro e di pregio e a cose mobili di interesse storico artistico;
c) redige, in sintonia con direttive e obiettivi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo, il Piano regionale di intervento per il Sistema bibliotecario-informativo regionale, i relativi piani attuativi annuali e la Sezione del Piano stesso – adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza del sistema bibliotecario-informativo regionale e previo parere della competente Commissione consiliare regionale –, che individua le linee-guida della progettazione, e del funzionamento su base provinciale, del Sistema Bibliotecario - Informativo Regionale;
d) promuove l'intesa tra ciascuna Provincia, eventuali altri Enti interessati e gli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, per finalità relative alla catalogazione, al recupero dell'informazione, alla conservazione e al restauro dei beni archivistico librari documentari antichi,
e) promuove l'intesa tra ciascuna Provincia, eventuali altri Enti interessati e gli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, per la installazione e per il potenziamento degli impianti di prevenzione e di sicurezza del patrimonio bibliografico e documentario;
f) promuove l'esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78, per quanto concerne, in particolare, la fruizione pubblica di beni librari e documentari appartenenti a Enti ed Istituzioni ecclesiastiche;
g) collabora all'esecuzione del protocollo di intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il piano di promozione della lettura sostenendo i progetti più qualificati;
h) sostiene iniziative dell'Associazione Italiana Biblioteche – A.I.B. –, dell’Associazione nazionale archivisti italiani – A.N.A.I. –, delle Università della Regione, attraverso apposite convenzioni con l’I.N.S.I.E.L. S.p.A., concernenti programmi di ricerca e catalogazione nonché di formazione, qualificazione e aggiornamento di personale del settore bibliotecario;
i) incentiva l'introduzione e il potenziamento di tecnologie informatiche, in regime SBN – Servizio Bibliotecario Nazionale, nella gestione del servizio bibliotecario-informativo regionale – e ISAAR – International Standard Archival Authority Record, nella gestione dei beni archivistici presenti nelle biblioteche di conservazione;
l) favorisce, altresì, l'interoperatività tra lo stesso SBN e ISAAR e i sistemi di gestione informatizzati diversi, già attivati in biblioteche regionali, per realizzare una struttura di biblioteche in rete, dotata di un archivio comune per l'organizzazione di servizi di livello nazionale ed europeo;
m) formula direttive, anche mediante approvazione di modelli-tipo, in merito alle Convenzioni da stipularsi tra gli Enti, comprese le Università regionali, partecipanti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale;
n) cura la realizzazione di cataloghi, anche in formato elettronico, relativi a fondi librari, nonché a fondi archivistici anche rari e di pregio, di particolare rilevanza storica o documentale;
o) procede all'individuazione dei livelli minimi di prestazione in accordo del servizio bibliotecario-informativo regionale - d’intesa con le biblioteche private aperte al pubblico -, attraverso la definizione di standard riferiti alla tipologia, al bacino di utenza, agli orari di apertura, alla dotazione di locali, di personale, di attrezzature, di risorse librarie e di tecnologie informatiche delle singole strutture del servizio stesso;
p) formula i criteri per la valutazione dei servizi bibliotecari ai fini dell'indirizzo dell'azione di sostegno, e del controllo dei risultati;
q) stabilisce principi fondamentali e struttura di un modello di formulario dei diritti degli utenti dei servizi bibliotecari-informativi della regione, costituente lo schema tipo della Carta dei servizi, contenente le comunicazioni delle biblioteche ai loro utenti e riguardanti:
1) fattori quantitativi e qualitativi dei servizi offerti e modalità di accesso;
2) metodologia per la costruzione di standard di qualità;
3) tipologia e modalità di erogazione dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento;
4) norme procedurali e comportamentali;
r) elabora criteri di omogeneizzazione rivolti alla realizzazione di un documento di accesso valido per tutte le biblioteche del territorio regionale.
Art. 6
(Funzioni delle Province)
1. In attuazione della legge regionale 15/2001 e dell'articolo 19, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di biblioteche degli enti locali e di interesse locale.
2. Nell'ambito dell'esercizio delle suddette funzioni, le Province:
a) provvedono alla progettazione esecutiva dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione del Sistema Bibliotecario - Informativo Provinciale;
b) redigono, d’intesa con i Comuni, un Programma Pluriennale di attuazione del Sistema stesso, elaborato nel rispetto delle indicazioni formulate:
1) dal Programma Regionale di Sviluppo;
2) dal Piano regionale di intervento per il Sistema bibliotecario-informativo regionale;
c) formano e approvano, - con riferimento al programma attuativo annuale – il Programma esecutivo annuale del Programma Pluriennale di attuazione del Sistema bibliotecario-Informativo Provinciale;
d) assicurano, con propria partecipazione alla spesa cui concorrono la Regione e gli altri Enti Locali interessati, il funzionamento in forma associata della rete di servizio del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale per quanto concerne le acquisizioni patrimoniali, la circolazione dei documenti, la catalogazione, la conservazione e la gestione delle informazioni anche da archivi elettronici;
e) organizzano mostre di interesse locale o regionale di materiale bibliografico e documentario di valore storico-testimoniale;
f) assicurano particolare attenzione alle raccolte librarie e alle collezioni delle lingue minoritarie della regione, con particolare attenzione al patrimonio linguistico friulano, sloveno e tedesco;
g) trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, le notizie e i dati statistici necessari per la misurazione e la valutazione del servizio offerto, in relazione agli standard quantitativi e qualitativi fissati dalla Regione stessa.
2. In caso di costituzione da parte delle Province, per l'esercizio del servizio bibliotecario-informativo, di Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000, queste ultime, assolvono le funzioni di Centro-rete del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale. La Regione può parteciparvi ed in tal caso ha diritto alla nomina di un consigliere di amministrazione e del Presidente del collegio dei revisori dei conti, cui provvede il Consiglio regionale secondo la normativa vigente.
Art. 7
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni, singolarmente o in maniera associata, provvedono, con specifici stanziamenti di bilancio, alla istituzione e alla gestione della biblioteca comunale o intercomunale, e partecipano, qualora convenzionati, al funzionamento e allo sviluppo del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, sulla base degli impegni, di cooperazione e finanziari, definiti in Convenzione.
2. I Comuni, assumono iniziative rivolte alla valorizzazione del proprio patrimonio librario, archivistico e documentario, promuovono la creazione di nuovi canali di rapporto tra le proprie biblioteche e la comunità scolastica per favorire la migliore utilizzazione delle risorse bibliotecarie, archivistiche e bibliografiche. Essi procedono, inoltre, all'elaborazione, nel dettaglio, del formulano dei diritti degli utenti dei propri servizi bibliotecari-informativi, sulla base dei principi e contenuti del modello predisposto dalla Regione, approvando la Carta dei servizi e il relativo regolamento, tenuto conto delle esigenze di back office. I Comuni, altresì, provvedono alla rilevazione dei dati inerenti la consistenza, i servizi, l'utenza e l'attività delle proprie biblioteche.
Art. 8
(Interventi diretti della Regione)
1. Il Piano regionale di intervento per il Sistema bibliotecario-informativo regionale, deve prevedere una quota – determinata dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza del sistema bibliotecario-informativo regionale e previo parere della competente Commissione consiliare regionale – non inferiore ad un quinto e non superiore ad un terzo delle risorse disponibili per gli interventi nel settore delle biblioteche previsti nel bilancio regionale, in ciascun esercizio finanziario, per l'incentivazione del settore bibliotecario-informativo, destinandola ad interventi diretti della Regione connessi con i compiti descritti nell'articolo 5 della presente legge, nonché alle attività di tutela e restauro del patrimonio bibliografico, archivistico e documentario, raro e di pregio.
Art. 9
(Programmi attuativi annuali)
1. I Programmi attuativi annuali predisposti dalla Regione, ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera c) contengono la specificazione:
a) degli interventi diretti della Regione di cui al precedente articolo 8, e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
b) dei fondi da assegnare alle Province per la realizzazione degli interventi di loro competenza, in ordine alla funzioni ad esse attribuite con la presente legge.
2. La ripartizione dei fondi assegnati complessivamente alle Province, in favore di ciascuna di esse, è effettuata percentualmente nel modo che segue:
a) una quota dell'ammontare complessivo di detti fondi è ripartita in parti uguali tra le Province della Regione;
b) una quota è ripartita in ragione delle spese di gestione dei rispettivi Sistemi Bibliotecari Informativi Provinciali;
c) una quota è ripartita in ragione al numero di abitanti di ciascuna Provincia;
d) una quota è ripartita in ragione al numero di biblioteche pubbliche, ecclesiastiche e private aperte al pubblico e al numero di utenti delle stesse;
e) una quota è ripartita in ragione al patrimonio librario e archivistico documentale antico;
f) una quota è ripartita in ragione agli obiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti.
Art. 10
(Direttive per l'impiego delle risorse regionali da parte delle Province)
1. L'impiego da parte delle Province delle risorse regionali disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge, deve essere rapportato, di norma, ad ambiti di dimensioni territoriali e demografiche idonee ad assicurare la funzionalità del servizio bibliotecario-informativo.
2. Ciascuna Provincia – con riferimento al Programma attuativo annuale – procede alla formazione e approvazione del Programma esecutivo annuale del proprio Programma Pluriennale di attuazione del Sistema Bibliotecario-Informativo.
3. Detto Programma esecutivo annuale di ciascuna Provincia contiene:
a) la previsione di utilizzazione dei fondi stanziati per la specifica destinazione, nel bilancio della Provincia stessa, nell'anno di riferimento, con individuazione dei soggetti beneficiari e delle relative contribuzioni;
b) la previsione, con individuazione dei soggetti beneficiari e delle relative contribuzioni, di impiego delle risorse trasferite dalla Regione secondo il seguente riparto in quote:
1) quota da destinare al funzionamento del Centro-rete del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale e delle biblioteche aderenti al Sistema stesso;
2) quota da utilizzare per la concessione di contributi in favore dei Comuni, singoli o associati, proprietari di biblioteche aperte al pubblico, non aderenti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale;
3) quota da impiegare per la concessione di contributi in favore di biblioteche di interesse locale, aperte al pubblico, di proprietà di enti, associazioni, consorzi, non aderenti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale.
4. L'assegnazione, da parte delle Province, di contributi agli enti e soggetti proprietari di biblioteche aperte al pubblico - aderenti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale - è effettuata direttamente, in proporzione all'incidenza, rispetto ai complessivi oneri di gestione, degli impegni finanziari annuali assunti, dagli stessi enti e soggetti, in sede di Convenzione.
5. La concessione, da parte delle Province, di contributi in favore dei Comuni e degli altri soggetti proprietari di biblioteche aperte al pubblico - non convenzionati con il Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale - è effettuata, invece, su specifica richiesta degli stessi, da inoltrare alla Provincia competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.
6. Le richieste, di cui al precedente comma 5, devono essere corredate di un preventivo delle spese da effettuare nell'anno in corso, nonché di un consuntivo delle spese sostenute, per la biblioteca, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, in cui siano evidenziate quelle assunte a proprio totale carico.
7. Non sono ammissibili richieste di contribuzione presentate alle Province da Comuni singoli, con popolazione inferiore ai duemila abitanti, e non aderenti al Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, qualora non associati con altri Comuni della medesima area geografica per la gestione di un servizio bibliotecario-informativo destinato a una utenza, di almeno tremila abitanti nei territori classificati montani, e di almeno cinquemila abitanti nelle altre zone.
8. In coerenza con gli obiettivi fissati dal Programma Pluriennale di attuazione del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale, ciascuna Provincia può prevedere, nei Piani annuali di cui al precedente comma 2, esclusivamente in favore di Comuni o loro Associazioni o Consorzi, il sostegno finanziario, con utilizzazione di somme trasferite dalla Regione, per l'istituzione di biblioteche pubbliche.
9. Le Province, ai fini della concessione di contributi per l'istituzione o il funzionamento di biblioteche, in favore degli enti e soggetti proprietari, devono comunque procedere alla verifica della rispondenza delle biblioteche stesse almeno agli standard minimi fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera o).
Art. 11
(Gestione di attività e di programmi inerenti le funzioni delle Province)
1. Le specifiche attività e i programmi di intervento inerenti le funzioni delle Province, la cui spesa sia a carico totale o parziale della Regione, sono gestiti da ciascuna Provincia, nel quadro delle direttive regionali.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno le Province trasmettono alla Direzione centrale istruzione, cultura e sport, Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, un prospetto illustrativo delle iniziative da avviare o proseguire nell'anno successivo, nel rispetto delle indicazioni della specifica Sezione del Piano Regionale, con indicazione del previsto importo di spesa.
3. Ciascuna Provincia è tenuta ad inviare al Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, una relazione da cui emerga la utilizzazione e la destinazione delle somme trasferite dalla Regione, relative alla competenza dell'anno cui si riferisce il consuntivo.
4. Nell'ambito della pluriennalità dei piani regionali di intervento nel comparto bibliotecario-informativo, le Province, a conclusione di ciascun triennio, trasmettono al Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali una relazione sulla attività triennale svolta e sulla utilizzazione e destinazione delle somme a carico del bilancio regionale.
Art. 12
(Conferenza del Sistema bibliotecario-informativo regionale)
1. E’ istituita la Conferenza del Sistema bibliotecario-informativo regionale, presieduta dall’Assessore alla Cultura della Regione.
2. I compiti della Conferenza sono, in particolare, i seguenti:
a) elaborare un documento di indirizzo annuale per la redazione del Piano regionale di intervento per il Sistema bibliotecario-informativo regionale;
b) verificare lo stato di attuazione della presente legge;
c) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;
d) esprimere pareri e formulare indirizzi su ogni altro problema, di carattere generale o particolare, che nei settori di competenza venga alla stessa sottoposto in relazione alle finalità della presente legge.
3. La Conferenza è composta:
a) dall’Assessore alla cultura della Regione;
b) dal Direttore centrale istruzione, cultura e sport, quale vice presidente;
c) dal dirigente preposto al Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali della Regione;
d) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
e) dai quattro Assessori alla cultura delle Province della Regione;
f) dai quattro rappresentanti, uno per ogni provincia, dei Centri-rete del Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale;
g) da un rappresentante del Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste;
h) da un rappresentante del Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Udine;
i) da un rappresentante della “Narodna in Študijska Knjižnica – Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi” di Trieste;
l) da un rappresentante della “Società Filologica Friulana” di Udine;
m) da un rappresentante della Sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche,
n) da un rappresentante della Sezione regionale dell’Associazione Nazionale Archivisti Italiani;
o) da un rappresentante della Conferenza episcopale italiana, o suo delegato;
p) da un rappresentante dell’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani designato dai bibliotecari appartenenti alla medesima operanti nel Friuli Venezia Giulia;
q)da un rappresentante della Sezione regionale dell’Associazione Videoteche e Mediateche Italiane,
r)da due rappresentanti delle biblioteche private aperte al pubblico;
s)da un rappresentante delle biblioteche pubbliche di conservazione.
4. Le funzioni di segretaria sono svolte dalla Direzione centrale istruzione, cultura e sport.
5.L'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dalla stessa Conferenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Ai componenti esterni della Conferenza spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni regionali, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura.
7. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per la durata della legislatura.
8. I componenti nominati nel corso della legislatura in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.
Art. 13
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge viene abrogato il Capo I, Interventi a favore dei servizi e degli istituti bibliotecari, Titolo I, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (“Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia”) e sue successive modificazioni, nonché, per le parti che riguardano le biblioteche, gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, e gli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge decorrenti dall’anno 2006, si provvede con legge finanziaria, previo riordino e razionalizzazione degli interventi nel settore delle biblioteche ai fini previsti dalla presente legge.
2. A seguito di quanto previsto dal comma 1, si provvede per l’anno 2006 con una spesa aggiuntiva, rispetto all’anno 2005, di euro 1.000.000,00 che faranno carico all’UPB ……………. e ai capitoli ……………………… di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con prelevamento, a copertura della spesa, di pari importo dal Fondo ………………. che viene ridotto conseguentemente.
TESTO NOTIZIALE
Avvertenza:
Il testo delle note allegate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti.
Nota all’articolo 5:
- Il testo degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana è il seguente:
“Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
“Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”
“Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
- Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6, del Titolo III, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, recante “Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia” è il seguente:
“TITOLO III
Istituzioni culturali, biblioteche e musei di interesse locale e regionale
Art. 3
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attività.
Art. 4
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche d'interesse locale e regionale.
Art. 5
Sono considerati d'interesse statale il museo archeologico ed il museo paleocristiano in Aquileia, il museo archeologico nazionale di Cividale, la biblioteca statale isontina, la biblioteca del popolo del commissariato del Governo di Trieste, il museo storico del castello di Miramare di Trieste e la galleria d'arte antica di Trieste.
Art. 6
La sovrintendenza ai beni librari, già demandata alla biblioteca statale isontina, in forza dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia.”
- Il D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78, reca “Esecuzione dell'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78, per quanto concerne, in particolare, la fruizione pubblica di beni librari e documentari appartenenti a Enti ed Istituzioni ecclesiastiche”.
Nota all’articolo 6:
- La legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, reca “Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali”.
- Il testo degli articoli 19 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” è il seguente:
“Articolo 19
Funzioni.
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
Articolo 114
Aziende speciali ed istituzioni.
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.”
Nota all’articolo 13:
- Il testo del Capo I, Interventi a favore dei servizi e degli istituti bibliotecari, Titolo I, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 “Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi e dei beni mobili culturali del Friuli Venezia Giulia” è il seguente:
“CAPO I
Interventi a favore dei servizi e degli istituti bibliotecari
Art. 1
La Regione promuove e coordina l'attività delle biblioteche d'interesse locale e regionale del Friuli - Venezia Giulia e adotta a tal fine le opportune iniziative con la salvaguardia delle caratteristiche etniche, storiche e culturali di tutti i cittadini.
La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con gli enti locali, l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo in tutto il proprio territorio delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari.
Art. 2
La Regione esercita, in materia di biblioteche, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto regionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
All'Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari può essere assegnato, nella prima applicazione della presente legge, per trasferimento o per comando, il personale già appartenente alla Sovraintendenza bibliografica per il Veneto orientale, il Friuli e la Venezia Giulia e in servizio nella regione alla data del 31 marzo 1972.
L' organico dell' Amministrazione e del Consiglio regionale stabilito dalla tabella A allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e' aumentato di un posto per la qualifica di dirigente, di un posto per la qualifica di segretario, di un posto per la qualifica di coadiutore.
Art. 3
La biblioteca pubblica e' un centro di promozione ed elaborazione culturale al servizio della comunità.
Compete alla biblioteca pubblica:
1) raccogliere, ordinare e mettere gratuitamente a disposizione della comunità, libri e ogni altro idoneo mezzo di informazione, documentazione e comunicazione (giornali, periodici, diapositive, dischi, pellicole, fotoriproduzioni, registrazioni, ecc.);
2) garantire l' incremento, la custodia, l'integrità e il pubblico godimento del proprio patrimonio;
3) organizzare attività culturali e di ricerca ispirate alla realtà e ai bisogni dell'ambiente (mostre, dibattiti, proiezioni, audizioni musicali, letture critiche, inchieste, ecc.);
4) collaborare con la scuola e con gli altri istituti culturali per la promozione del diritto allo studio e lo svolgimento di programmi di educazione permanente;
5) assicurare il reperimento, l' acquisizione, la tutela e la valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di interesse locale.
Nei Comuni in cui la presenza della minoranza di lingua slovena o di altre minoranze lo richieda, il patrimonio e l'attività della biblioteca pubblica tengono conto delle esigenze delle minoranze medesime.
I Comuni depositano nelle dipendenti biblioteche pubbliche copia di tutte le pubblicazioni da essi curate.
Le Province e la Regione depositano nelle biblioteche pubbliche dei capoluoghi di provincia copia di tutte le pubblicazioni da essa curate.
Art. 4
Alle attività della biblioteca pubblica presiede una apposita Commissione nominata dall' ente locale proprietario e disciplinata dallo Statuto della biblioteca stessa.
Spetta, tra l' altro, alla Commissione:
1) proporre all' ente locale il regolamento e le modifiche dello Statuto della biblioteca;
2) elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale della biblioteca;
3) approvare i programmi di attività;
4) stabilire l' impiego delle sovvenzioni regionali e degli altri fondi disponibili e formulare i piani degli acquisti;
5) fissare gli orari di apertura al pubblico tenendo conto delle esigenze degli utenti.
La composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione, cosi' come le modalità di nomina dei suoi membri, sono stabiliti dall' ente locale nello Statuto della biblioteca, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari, delle associazioni culturali, delle componenti sociali, degli organi collegiali scolastici, nonché di minoranze linguistiche, ove la presenza delle medesime lo richieda.
Della Commissione e' membro di diritto il direttore della biblioteca o il bibliotecario preposto ad essa.
Art. 5
Alla biblioteca pubblica e' addetto personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze del servizio.
La direzione della biblioteca pubblica e' affidata a personale scientifico o tecnico, a seconda della consistenza delle raccolte e della qualità del servizio fornito dall'istituto, con le modalità previste dai regolamenti dell'ente locale proprietario.
Il direttore o il bibliotecario preposto alla biblioteca pubblica e' responsabile del buon funzionamento della stessa. Cura l' esecuzione delle decisioni dell'ente proprietario e della Commissione di cui all'articolo 4; predispone i programmi di attività della biblioteca e ne organizza lo svolgimento; provvede agli acquisti; assicura l' ordinata conservazione del patrimonio.
Art. 6
Gli enti locali provvedono all' istituzione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche, anche associandosi tra loro.
Gli enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all' espletamento dei servizi di istituto e all' attuazione dei programmi di attività culturale.
Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema bibliotecario territoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per le attività comuni.
Art. 7
Le biblioteche appartenenti ai Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti sono collegate in sistemi bibliotecari territoriali allo scopo di assicurare un adeguato servizio pubblico di lettura e di informazione.
I sistemi bibliotecari territoriali sono costituiti da:
1) una biblioteca centrale, che cura la distribuzione del materiale bibliografico e audiovisivo alle biblioteche collegate e ai punti di distribuzione di cui ai successivi punti 2) e 3); il coordinamento, nel rispetto della autonomia delle biblioteche collegate, delle attività culturali intraprese nell'ambito del sistema; i rapporti con le amministrazioni comunali e con la Regione;
2) biblioteche collegate, fornite di una dotazione bibliografica e di altri strumenti di comunicazione culturale propri e alimentate dalla biblioteca centrale di cui al precedente punto 1). Le biblioteche collegate godono di autonomia amministrativa e operativa e partecipano all'elaborazione e all'attuazione dei programmi culturali comuni del sistema;
3) punti di distribuzione, alimentati dalle biblioteche del sistema e funzionanti di norma in frazioni e in piccole località.
I sistemi bibliotecari territoriali sono istituiti con deliberazione degli enti locali interessati e si articolano per comprensori, tenendo conto delle aggregazioni socio - economiche e amministrative esistenti o in via di costituzione e, in particolare, dei distretti scolastici e delle aree che saranno servite dai centri culturali previsti dalla legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.
Art. 8
I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti provvedono a istituire gradualmente, nel proprio territorio, accanto alla biblioteca pubblica centrale, biblioteche succursali e punti di distribuzione, dando luogo a sistemi bibliotecari urbani, funzionanti e alimentati nei modi indicati nell'articolo 7.
Art. 9
Alle attività dei sistemi bibliotecari territoriali sovrintende una apposita Commissione comprensoriale, costituita d' intesa tra gli enti locali proprietari delle biblioteche aderenti al sistema, in modo da garantire la presenza delle associazioni culturali, delle componenti sociali e degli organi collegiali scolastici. Della Commissione fa parte, in ogni caso, il direttore o il bibliotecario preposto alla biblioteca centrale del sistema.
Alle attività dei sistemi bibliotecari urbani sovrintende la Commissione di cui all'articolo 4, che potrà essere allargata allo scopo con uno o più rappresentanti delle consulte o di altri organi operanti nel comune a livello di quartiere o di frazione.
Spetta, tra l' altro, alle predette Commissioni proporre un' equa ripartizione e utilizzazione dei fondi assegnati ai sistemi bibliotecari territoriali e urbani.
Art. 10
Le biblioteche pubbliche e i sistemi bibliotecari della regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le modalità del servizio, con il coordinamento e con la collaborazione dell'Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari.
Art. 11
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani.
La concessione delle sovvenzioni e' subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale e' determinata tenendo conto delle necessita' delle biblioteche di nuova istituzione, dell'attività, della funzione e del patrimonio dei singoli bibliotecari, nonché dell'entità dello stanziamento disposto a favore della biblioteca dall' ente locale di appartenenza.
E' autorizzata inoltre, in considerazione del servizio di interesse regionale che svolge a favore della minoranza di lingua slovena del Friuli - Venezia Giulia, la concessione di una particolare sovvenzione annua alla << Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi >> di Trieste.
Potranno essere concesse sovvenzioni ad enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, a biblioteche specializzate e ad altre biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che svolgano un servizio d' interesse locale o regionale.
L' Amministrazione regionale e' inoltre autorizzata a sostenere spese e a concedere contributi, nei limiti del 20% dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale a favore delle biblioteche, per progetti di automazione bibliotecaria che rivestano interesse regionale.
Art. 12
Le sovvenzioni previste dall' articolo 11 possono essere utilizzate:
1) per l' acquisto di libri, riviste, periodici, giornali e altri mezzi, sussidi e apparecchiature di informazione, documentazione e comunicazione;
2) per la manutenzione, la conservazione, l'integrità, la sicurezza, la rilegatura ed il restauro del materiale bibliografico e documentario;
3) per lavori di schedatura, catalogazione e ordinamento del materiale bibliografico e documentario;
4) per l' acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale;
5) per l' acquisto di attrezzature, macchine e arredi;
6) per l'organizzazione e l'allestimento di mostre artistiche, storiche e bibliografiche;
7) per lo svolgimento e la pubblicazione di studi e ricerche promossi e curati dalla biblioteca;
8) per l' attuazione di altre iniziative culturali.
I finanziamenti possono altresì essere utilizzati, nella misura massima del 50%, anche per la corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento degli istituti stessi.
Art. 13
L' Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali nell'ambito delle biblioteche pubbliche tenendo conto delle esigenze degli operatori di lingua slovena. L'ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali previo parere del Comitato regionale per le biblioteche del Friuli - Venezia Giulia.”
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30. è il seguente:
“Art. 1
Sono istituiti, presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, il Comitato regionale per le biblioteche e il Comitato regionale per i musei.
I predetti Comitati svolgono funzioni consultive e propositive e contribuiscono alla determinazione della politica culturale della Regione nel settore bibliotecario e museale; in particolare esprimono parere:
1) sull'organizzazione e sul funzionamento rispettivamente delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, e dei musei pubblici della regione;
2) sui piani per lo sviluppo rispettivamente dei sistemi bibliotecari e dei servizi museali nella regione, con particolare riguardo all' istituzione di nuovi musei e alla classificazione di quelli esistenti;
3) sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale bibliotecario e museale, previsti dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60;
4) su ogni altro problema, di carattere generale o particolare, che nei settori di rispettiva competenza venga loro sottoposto in relazione alle finalità della presente legge.
I Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura; continuano peraltro ad esercitare le loro funzioni fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di nomina dei nuovi Comitati.
I componenti che per qualsiasi causa vengano a mancare nel periodo in cui e' in carica il rispettivo organo consultivo, sono sostituiti secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica per il restante periodo.
Ambedue i Comitati possono articolarsi in gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi specifici o di singoli progetti.
Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori dei Comitati rappresentanti di Amministrazioni, Enti e Associazioni, nonché esperti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
Art. 2
Il Comitato regionale per le biblioteche e' così composto:
1) dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, quale Presidente;
2) dal Direttore del Servizio dei beni culturali, quale Vicepresidente;
3) dai Direttori delle biblioteche comunali dei capoluoghi di provincia (per la provincia di Gorizia, dal Direttore della Biblioteca Statale Isontina);
4) da tre rappresentanti dei sistemi bibliotecari territoriali esistenti in regione, scelti dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, in modo da garantire nel tempo un' opportuna rotazione dei medesimi;
5) da un rappresentante della << Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi >> di Trieste;
6) dal Soprintendente per i beni archivistici del Friuli - Venezia Giulia o da un suo delegato;
7) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste, designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti di biblioteconomia, paleografia e diplomatica o materia affine;
8) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti del corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario;
9) da un rappresentante dell'Associazione Italiana Biblioteche - sezione del Friuli - Venezia Giulia;
10) da un rappresentante delle Biblioteche ecclesiastiche.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione regionale dell'istruzione della formazione professionale, delle attività e beni culturali.”
- Il testo degli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è il seguente:
“Art. 30
(Interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari)
1. Le Province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti, nonché le funzioni di coordinamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma 2.
2. I Comuni esercitano le funzioni relative alla istituzione e gestione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani.
3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attività dei musei di interesse regionale, nonché quelle relative ai musei multipli e grandi.
3 bis. Restano di competenza della Regione le funzioni relative alla istituzione ed al funzionamento delle biblioteche di conservazione, delle biblioteche specializzate e di quelle che svolgano un servizio di interesse regionale.
4. Restano, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, quelle relative all'attuazione ed al sostegno di progetti di automazione bibliotecaria di interesse regionale nonché quelle concernenti la formazione e l' aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche ed ai musei.
5. Al riconoscimento dell'interesse regionale di cui ai commi 3 bis e 4 si provvede con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, sentito il Comitato regionale per le biblioteche.
Art. 31
(Interventi per la realizzazione di musei e biblioteche)
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative a iniziative dirette e ad interventi per l' acquisto, la realizzazione, l' attrezzatura e l' arredamento di locali destinati a biblioteche e musei.”
TP