REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 36, 16-08-1971

ULTERIORI FINANZIAMENTI PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 22 AGOSTO 1966, N. 23, 18 OTTOBRE 1967, N. 22, E 14 AGOSTO 1969, N. 29

BUR n. 31 del 27 agosto 1971


Legge abrogata da:

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 3 del 2001


Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge

[...]

CAPO IV

Disposizioni finali

ARTICOLO 18

1. Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati col primo comma dell'art. 9 della presente legge saranno iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'importo di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1991 e nell'importo di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1990.


2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito – al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 600 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore di Province, Comuni, Consorzi fra Enti locali, Istituzioni ed altri enti per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficienza od al culto o adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).


3. L' onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1971 fa carico al sopracitato capitolo 600 e quello per le annualità degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.


4. Al maggior onere annuo di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1972 al 1990 derivante dall'autorizzazione del limite di impegno per l' esercizio finanziario 1972, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo, prevista dalle leggi regionali 30 dicembre 1967, n. 29, e 8 gennaio 1968, n. 1, fino all'esercizio finanziario 1971.


ARTICOLO 19

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 601 con la denominazione: << Contributi una volta tanto a favore di Province, Comuni, Consorzi fra Enti locali, Istituzioni ed altri enti per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficienza od al culto o adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).


2. La spesa di lire 1200 milioni autorizzata col secondo comma dell'art. 9 della presente legge fa carico, per l' esercizio finanziario 1971, al sopracitato capitolo 601 e quella relativa all'esercizio 1972 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per lo stesso esercizio.


TP