REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA L.R. n.3, 30-01-1988

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE ED ANNUALE DELLA REGIONE

(LEGGE FINANZIARIA 1988)

BUR n.10 del 30 gennaio 1988


Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge

[...]

TITOLO VI

Altri interventi

ARTICOLO 76

Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi (programma 0.6.1.)

1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dall'articolo 5, comma 3., della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 5, comma 2. della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, e dall'articolo 44 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33.


2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, fino al termine di cui al comma 1, l'onere finanziario necessario per le opere di manutenzione straordinaria di carattere conservativo degli edifici di culto a suo tempo realizzati nei compendi immobiliari già in proprietà e comunque gestiti dagli enti soppressi di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.


3. Per l' erogazione del finanziamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.


4. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.


5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988.


6. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 3., della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, a proprio carico, in attesa che vi provvedano le competenti Amministrazioni statali, gli oneri per il pagamento delle somme dalle stesse ancora ad ogni titolo dovute a fronte dei mutui contratti dagli enti soppressi di cui al citato articolo 34 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, richieste dagli istituti creditori per la liberazione delle ipoteche.


7. I pagamenti di cui al comma 6. potranno essere disposti a valere sulle aperture di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, modificato dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.


8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6. fanno carico al capitolo 1271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988.



TP