REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 5, 04-03-2005

NORME PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI

BUR n. 10 del 9 marzo 2005

Supplemento Straordinario n. 7, 9 marzo 2005


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge


CAPO I

Finalità e destinatari


ARTICOLO 1


(Finalità e principi)


1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall’articolo 2, comma 1, condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.


2. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

a) eliminare ogni forma di discriminazione;

b) garantire l’accoglienza e l’effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;

c) garantire pari opportunità di accesso ai servizi;

d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;

e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;

f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità;

g) assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori.


3. Con la presente legge la Regione concorre, nell’ambito delle proprie competenze, all’attuazione in particolare dei principi espressi:

a) dall’articolo 10 della Costituzione;

b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);

c) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

d) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

e) dalla Dichiarazione e dal Programma d’azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);

f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000;

g) dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

h) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.


4. Le Province e i Comuni promuovono e attuano gli interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all’integrazione sociale, nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale.

[...]

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

[...]

ARTICOLO 5


(Piano regionale integrato per l’immigrazione)


1. Il Piano regionale integrato per l’immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.


2. Il Piano regionale e’ approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri Assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha vali dita triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano regionale e’ approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.


3. Il Piano regionale e’ predisposto e aggiornato, in armonia con il piano strategico regionale, dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l’immigrazione di cui all’articolo 8 e dall’Assemblea delle autonomie locali, dei rapporti dell’Osservatorio sull’immigrazione di cui all’articolo 7 e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall’articolo 6.


4. Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali.


5. Partecipano all’attuazione del Piano regionale gli Enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All’attuazione del Piano regionale contribuiscono altresi’ associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione di cui all’articolo 10.


6. Il Piano regionale e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[...]

CAPO III

Discriminazione e protezione sociale

[...]

ARTICOLO 13


(Misure contro la discriminazione)


1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.


2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998, e in conformità al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 10.


3. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l’effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale e a esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori.


4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l’erogazione di finanziamenti ai progetti di Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale.


5. Nell’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all’espressione delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.


TP