REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 20, 07-03-1983

NORME PROCEDURALI E FINANZIARIE PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER L' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1966, N. 23 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

BUR n. 29 del 8 marzo 1983


Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge

[...]

ARTICOLO 7

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, per l' esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici.


2. Le domande di concessione dei contributi, corredate dal progetto esecutivo, debbono indicare i mezzi di finanziamento dell'opera ed essere presentate alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


3. L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente agli enti ed istituzioni beneficiari e la prima annualità sarà posta in scadenza il 1º settembre successivo alla data di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

[...]


ARTICOLO 11

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 210 milioni.


2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.


3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985 e del bilancio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V – Rubrica n. 9 - Categoria XI - il Capitolo 8407 con la denominazione:

<< Contributi annui costanti ad Enti ed istituzioni per l' esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 630 milioni - in termini di competenza - corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.


3. All'onere complessivo di lire 630 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto col precedente articolo 10 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7828 del precitato stato di previsione.


4. Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 marzo 1983


TP