REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 2, 27-01-1998
ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1968, N. 20
BUR n.4 del 28 gennaio 1998
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
[...]
ARTICOLO 2
1. L'articolo 6 della legge regionale 20/1968 come modificato dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 27, è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 1. I partiti o i gruppi politici, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
3. Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici, di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati da partiti diversi. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
4. E' comunque ammessa la presentazione congiunta da parte di partiti o gruppi politici, che notoriamente fanno uso di determinati simboli, di un contrassegno comune recante parti di simboli di quei partiti o gruppi politici.
5. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui al comma 1, i partiti o i gruppi politici depositano anche il documento di programma per la legislatura.
6. Il documento di programma è sottoscritto dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario nazionale.
7. Ciascun partito o gruppo politico ha inoltre facoltà di collegare la lista individuata dal proprio contrassegno e presentata nelle singole circoscrizioni elettorali, con quelle presentate nelle stesse circoscrizioni elettorali da uno o più partiti o gruppi politici.
8. Ciascun partito o gruppo politico che si avvale della facoltà di cui al comma 7 deve presentare il medesimo programma di cui al comma 5 e proporlo per tutte le circoscrizioni elettorali della regione.
9. I partiti o i gruppi politici possono depositare lo stesso documento di programma per la legislatura anche se non collegati fra loro.
10. Ciascun partito o gruppo politico che intende collegarsi allega al contrassegno la dichiarazione di collegamento sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario regionale con l'indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali effettua il collegamento e con la dichiarazione di accettazione degli stessi.>>.
TP