REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 11, 03-03-1977
CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI, ALLE ASSEMBLEE E COMITATI DEI GENITORI, PREVISTI DAGLI ARTICOLI 25, 30 E 45 DEL DPR 31 MAGGIO 1974, N. 416, OPERANTI PRESSO LE SCUOLE DELLA REGIONE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA, NONCHÉ ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DELLE STESSE SCUOLE
BUR n. 26 del 5 marzo 1977
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Testo modificato da:
L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 39 del 1995, art. 62
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli organi collegiali di cui agli articoli 25 e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d' insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l' affissione di manifesti, avvisi e comunicati.
ARTICOLO 2
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al precedente articolo 1 a favore delle assemblee dei genitori ovvero dei comitati dei genitori, regolarmente costituiti, a norma dell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ed operanti presso le scuole con lingua d' insegnamento slovena.
I medesimi benefici possono pure venir concessi alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole.
ARTICOLO 3
I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare all'Assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro il termine annuale che verrà stabilito dall'Assessorato medesimo, apposita domanda con allegato un preventivo delle spese ammissibili a contributo.
ARTICOLO 4
La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, approva il piano di riparto dei contributi determinati per ciascuna delle scuole presso cui operano i soggetti destinatari dei benefici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 primo comma, in proporzione diretta degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il riparto dei contributi e nel limite massimo del 90% del relativo preventivo di spesa.
La concessione dei benefici a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, secondo comma, può ammettersi sino ad un massimo del 70% del preventivo di spesa, presentato nel termine e nei modi previsti dall'articolo 3.
ARTICOLO 5
Alla concessione dei contributi si provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
ARTICOLO 6
Testo aggiunto da:
L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 25 del 1985, art. 36
E' fatto obbligo ai soggetti destinatari dell'intervento regionale di presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con il contributo ricevuto, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato erogato.
Il contributo erogato non può essere superiore al 90% - ovvero al 70% nelle ipotesi di cui all'articolo 4 - della spesa effettivamente sostenuta.
La mancata presentazione dei documenti suindicati comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme erogate.
ARTICOLO 7
Gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, previsti in lire 40 milioni per gli esercizi 1977- 1980, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1977, fanno carico al capitolo 757 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977- 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, la cui denominazione viene così modificata: << Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d' insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole, per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e la affissione di manifesti, avvisi e comunicati >>.
ARTICOLO 8
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 3 marzo 1977.
TP