REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 1, 26-01-2004

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE ED ANNUALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

(LEGGE FINANZIARIA 2004)

BUR n. 5 del 4 febbraio 2004

Supplemento Straordinario n. 2, 6 febbraio 2004


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ARTICOLO 5

(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)


1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che, a partire dall'anno scolastico 2004-2005, provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. A tal fine l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle istituzioni della scuola secondaria di primo grado contributi annuali in ragione di 175 euro per alunno, per gli alunni della prima classe, e di 100 euro per alunno per gli alunni delle classi seconda e terza; alle istituzioni della scuola secondaria di secondo grado, contributi in ragione di 200 euro per alunno per gli iscritti alla prima classe, 125 euro per alunno per gli iscritti alla seconda classe. In sede di prima attuazione del presente provvedimento il beneficio del contributo regionale e' riferito esclusivamente agli alunni iscritti alle prime classi, rispettivamente, della scuola secondaria di primo e di secondo grado.


2. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata sulla base della domanda presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica statale o paritaria, accompagnata dalla deliberazione del Consiglio d'istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo nonché dall'indicazione del numero degli alunni iscritti nell'anno immediatamente precedente. Con proprie direttive la Giunta regionale provvede a definire indirizzi e criteri per la consultazione delle istituzioni scolastiche ai fini della programmazione specifica delle modalità attuative degli interventi nonché per la determinazione della quota di contributi che le stesse istituzioni scolastiche possono destinare alla copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.


3. Per le finalità previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in ragione di 4.100.000 euro per l'anno 2004 e di 3.100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5034 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.


4. All'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:

<<1. Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nella regione e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:>>.


5. All'articolo 3 della legge regionale 14/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge regionale 1/2003, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.>>.


6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991, come modificato dal comma 4, fanno carico all'unita' previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5029 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.


7. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Istituto psico – pedagogico “Villa S. Maria della Pace” di Medea una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro per l'anno 2004 da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.


8. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 7 e' presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.


9. Per le finalità previste dal comma 7 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unita' previsionale di base 9.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004–2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5112 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.


10. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui costanti ai Comuni di Codroipo e Terzo d'Aquileia per la realizzazione di urgenti interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di edifici scolastici.


11. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 10 sono presentate dai Comuni interessati alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà – Servizio per l'istruzione e l'orientamento, corredate del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.


12. Per le finalità previste dal comma 10 e' autorizzato un limite di impegno decennale di 160.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 320.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 9.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 5061 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.


13. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese di manutenzione e adeguamento funzionale dell'ex Scuola infermieri ora Pensionato studentesco “Suore della Provvidenza”, con sede in Gorizia.


14. La domanda per la concessione del contributo, corredata del progetto e del preventivo di spesa, e' presentata dall'ente avente titolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà.


15. Per le finalità previste dal comma 13 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 9.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5065 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.


TP