REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 90, 24-12-1982

DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BUR n. 117 del 24 dicembre 1982


Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge

[...]

ARTICOLO 11

Testo modificato da:

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 16 del 1985, art. 9

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 9 del 1988, art. 11

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 9 del 1988, art. 12

L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 9 del 1988, art. 13


Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

1. Gli organismi a carattere associativo aventi come finalità preminente e continuativa l'esercizio e la promozione del turismo sociale senza finalità di lucro, per l'organizzazione e la vendita di viaggi a favore dei propri associati debbono servirsi di agenzie di viaggio autorizzate.


2. Tali organismi possono, in ogni caso, promuovere e pubblicizzare all'interno dell'organismo stesso, viaggi riservati ai propri associati e organizzati da agenzie di viaggio autorizzate, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.


3. Gli organismi citati al primo comma possono svolgere direttamente le attività di cui all'articolo 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.


4. Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalità politiche, religiose, culturali, sportive e sociali che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati o, comunque, appartenenti.


5. Ai soli fini del rilevamento statistico, delle iniziative di cui al comma precedente si dovrà dare comunicava, alla Direzione regionale del turismo, indicando la data di svolgimento, l' itinerario della gita ed il numero dei partecipanti.


6. La Direzione regionale del turismo iscriverà in un elenco speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al primo comma, mediante presentazione dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione sulla consistenza organizzativa.


TP