REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. n. 16, 03-04-1985
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1982, N. 90, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
BUR n. 30 del 3 aprile 1985
Legge abrogata da:
L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 2 del 2002, art. 180
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
[...]
ARTICOLO 9
1. L'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente articolo:
<< Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere le attività di cui all'articolo 2 della presente legge a favore dei propri associati, alle condizioni e nei limiti di cui ai seguenti commi.
2. Per esercitare l' attività di cui al comma precedente le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività ;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati.
3. A dimostrazione del possesso di tali requisiti le associazioni medesime devono inviare alla Direzione del turismo copia dell'atto costitutivo e dello statuto, indicando inoltre un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
4. I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviati alla Direzione del turismo almeno 15 giorni prima della loro diffusione e devono contenere gli elementi di cui all'articolo 8 della presente legge, nonché la dicitura che trattasi di iniziative riservate esclusivamente agli associati.
5. Resta fermo l' obbligo dell'osservanza di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge in materia di garanzia assicurativa.
6. Le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali ed operanti a livello regionale o locale, devono avvalersi, per l' organizzazione e la vendita di viaggi, di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
7. Gli enti e le associazioni di cui al comma precedente possono organizzare ed effettuare, in relazione alle proprie finalità statutarie e in conformità alle norme del regolamento di esecuzione, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
8. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. >>
TP