REGIONE LOMBARDIA L.R. n. 20, 29-06-1993
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BUR n. 26 del 3 luglio 1993
Supplemento Ordinario n. 1, 3 luglio 1993
Testo modificato da:
LL.R. Lombardia n. 18 del 2000, art. 1
Legge abrogata da:
LL.R. Lombardia n. 8 del 2002, art. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
si intende apposto per decorso del termine di legge
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
[...]
Titolo VI
PROCEDIMENTO
[...]
ARTICOLO 40
Testo modificato da:
LL.R. Lombardia n. 43 del 1995, art. 22
(Controllo sugli atti delle IPAB)
1. L'organo regionale di controllo esercita il controllo di legittimità con le modalità previste dalla presente legge sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza( IPAB) concernenti:
a) lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i bilanci preventivi, le relativi variazioni ed i conti consuntivi;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
d) l'istituzione dei servizi, le convenzioni ad essi relative, la disciplina delle rette per la fruizione dei beni e dei servizi;
e) la contrazione di mutui e l'assunzione di spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
f) gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti.
2. Sono altresì soggette al controllo di legittimità le deliberazioni che lo stesso organo deliberante intenda di propria iniziativa sottoporre al controllo, nonché quelle per le quali la sottoposizione a controllo venga chiesta da almeno due componenti l' organo deliberante con richiesta scritta e motivata.
3. Restano fermi i poteri della giunta regionale previsti dalla LR 28 dicembre 1981, n. 72 << Abrogazione e modifiche alla LR 7 marzo 1981, nonché modalità per l'estinzione ed il trasferimento di IIPPAB ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 >>.
TP