REGIONE LOMBARDIA L.R. n. 26, 08-10-2002
NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT E DELLE PROFESSIONI SPORTIVE IN LOMBARDIA
BUR n. 41 del 11 ottobre 2002
Testo modificato da:
L.R. Lombardia n. 3 del 2003, art. 4
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all'economia.
3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;
b) l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;
c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.
4. La Regione favorisce:
a) la promozione e la diffusione delle attività ed iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici;
b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi a favore della collettività, tenendo conto della sostenibilità ambientale dei medesimi e dello sviluppo socio-economico del territorio;
c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;
d) l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche mediante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonché dell'esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all'educazione fisica;
e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e circoli senza scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, così come identificati dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori), per l'organizzazione di attività sportive, amatoriali e dilettantistiche;
f) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;
g) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attività sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti;
h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della cultura olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione di pubblicazioni, l'organizzazione di manifestazioni culturali ed esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e l'incentivazione alla diffusione dell'attività giovanile attraverso programmi televisivi regionali;
i) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri Paesi dell'Unione Europea (UE);
j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell'arco alpino, nonché da Paesi dell'UE, anche organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;
k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;
l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorietà, al fine di attrarre il contributo dell'imprenditoria in favore della scuola e delle società ed associazioni sportive;
m) l'incentivazione di iniziative che promuovano nel contempo sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalità dell'individuo.
5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalità della presente legge.
TP