REGIONE LOMBARDIA L.R. n. 55, 03-09-1974
PIANO OSPEDALIERO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL QUINQUENNIO 1974/ 1978
BUR n. 36 del 4 settembre 1974
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
TITOLO I
ASSISTENZA OSPEDALIERA GENERALE
Sezione 1a
Rete ospedaliera regionale
[...]
ARTICOLO 2
(Ospedali soggetti al piano)
Sono soggetti alle prescrizioni del piano gli ospedali elencati nella tabella A.
Nel periodo di validità del piano non potranno essere adottati provvedimenti per il riconoscimento come Enti pubblici ospedalieri delle associazioni o fondazioni di cui agli artt. 12 e seguenti del codice civile e per la classificazione di ospedali dipendenti da istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
[...]
Sezione 2a
Impianto di nuovi ospedali
ARTICOLO 8
(Soggetti e limiti)
Agli enti pubblici e agli enti o istituti ecclesiastici che abbiano ottenuto la classificazione di propri ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non è consentito l' impianto di nuovi ospedali che non risultino previsti dalla tabella A.
All'impianto dei nuovi ospedali previsti dal piano, provvedono secondo quanto stabilito dalla stessa tabella e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti, enti ospedalieri già esistenti, enti ospedalieri di nuova istituzione ovvero consorzi tra enti ospedalieri o risultanti dalla fusione di enti preesistenti.
[...]
Sezione 4a
Adeguamento della rete ospedaliera esistente
[...]
ARTICOLO 20
(Ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici)
Ove gli istituti o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che abbiano ottenuto la classificazione dei propri ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, lo richiedano, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la revoca della classificazione determinando la data a partire dalla quale ne cessano gli effetti.
L'accoglimento della domanda può essere ritardato sino ad un massimo di cinque anni dalla data della sua presentazione in relazione al fabbisogno di posti letto e più in generale alle necessità dell'assistenza ospedaliera pubblica della zona.
Sino a quando la domanda non sia accolta, restano fermi tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dalla classificazione ottenuta.
Nella deliberazione di cui al 1º comma sono indicate le somme che l' istituto o l' ente ecclesiastico ha percepito da parte della Regione in sede di programmazione ospedaliera e che debbono essere restituite.
La restituzione è dovuta per tutte le somme ottenute a scopo edilizio dal momento della classificazione degli ospedali dipendenti.
Quelle percepite per l' acquisto di attrezzature, salvo che siano trascorsi cinque anni dalla loro erogazione, vanno pure restituite, detratta la quota corrispondente al grado di obsolescenza raggiunto. A tutte le somme da restituire vanno aggiunti gli interessi calcolati secondo il tasso legale.
TP