REGIONE LOMBARDIA L.R. n. 5, 15-01-1975
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA
BUR n. 3 del 15 gennaio 1975
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
Titolo I
SOGGETTI ASSISTIBILI E PRESTAZIONI
[...]
ARTICOLO 3
(Strumenti di erogazione)
La Regione eroga l'assistenza ospedaliera avvalendosi degli enti ospedalieri e stipulando convenzioni con gli enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti che gestiscono ospedali classificati, nonché con gli enti ed istituti che gestiscono strutture di ricovero e cura, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.
TP