TAR LOMBARDIA
SENTENZA N.962/1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1505 del 1997, proposto da
PARROCCHIA DI SANT’AGATA di BRESCIA,
in persona del parroco,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Onofri e Giovanni Onofri ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Brescia, via Ferramola n. 14;
CONTRO
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI,
in persona del Ministro pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Brescia, Via S. Caterina n. 6, è ex lege domiciliato;
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento della Sorintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia – Cremona – Mantova prot. N. 8068 in data 12 settembre 1997, “con il quale si ordina l’immediata sospensione dei lavori relativi ad immobile di proprietà dell’ente ricorrente … nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente” (così, testualmente, l’epigrafe del ricorso).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 22 ottobre 1999, la relazione del Referendario dr. Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Onofri, per la ricorrente e l'avv. Lionello Orcali dello Stato per l'Amministrazione intimata;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con provvedimento prot. N. 8068 in data 12 settembre 1997, il funzionario di zona della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, preso atto del ritrovamento, nel corso di lavori di restauro e risanamento conservativo di un edificio attiguo alla Chiesa parrocchiale, di “un soffitto ligneo con delle tavolette dipinte in tre stanze orientali del primo piano” e “constatato che nessuna denuncia è stata presentata per segnalare il sopraddetto rinvenimento”, ha ordinato “l’immediata sospensione dei lavori”.
Con ricorso notificato il 13 novembre 1997, depositato il successivo 24 novembre e rubricato al n. 1505/97 R.g., l’istante ha impugnato la determinazione di cui sopra, lamentandone la illegittimità per:
I – Eccesso di potere per violazione del principio del minimo mezzo e di proporzionalità nonché illogicità, ove si è sospeso un intero cantiere per quanto rinvenuto in un singolo vano, principio che, si sostiene, “impone all’Amministrazione di adottare il provvedimento meno lesivo dell’interesse in gioco in rapporto alla finalità da perseguire”;
II – Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 18 e 20 L. n. 1089/39), eccesso di potere e manifesta illogicità: la norma citata sarebbe stata interpretata “in modo estensivo” e con “una finalità sanzionatoria che è estranea all’art. 20, comma 1, l. n. 1089/39 cit.”; inoltre la disposta sospensione dei lavori sarebbe “manifestamente irrazionale, dato il danno che arreca alla parte più pregiata del complesso in oggetto”;
III – Carenza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 241/90 e dell’art. 20 L. n. 1089/39; difetto di istruttoria: sarebbe stata disattesa la necessità di una “compiuta motivazione del provvedimento, che nella specie è del tutto carente, non essendo indicate le ragioni di una misura così drastica”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale, con formule di mero stile, chiede il rigetto del ricorso.
Con atto depositato in data 13 ottobre 1999 i difensori di parte ricorrente, con l’accettazione dell’Avvocatura dello Stato, hanno dichiarato “che è intervenuto un provvedimento del Soprintendente (in data 31/3/98 Prot. N. 1052) di approvazione dell’opera oggetto del ricorso e conseguentemente che è venuta meno la materia del contendere”.
All’udienza del 22 ottobre 1999, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile essendo cessata la materia del contendere.
1. - L’intervenuto provvedimento di approvazione dell’opera oggetto del ricorso è infatti, per dichiarazione della difesa della ricorrente stessa, conforme alle sue istanze e satisfattòrio delle sue posizioni giuridiche.
2. - Le spese ed onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia -, definitivamente decidendo in ordine al ricorso in epigrafe, lo dichiara IMPROCEDIBILE per cessata materia del contendere.
Spese ed onorari di giudizio compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Brescia, il 22 ottobre 1999, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Renato RIGHI - Presidente f.f.;
Alessandra FARINA - I Referendario;
Salvatore CACACE - Referendario, relat. est.
NUMERO SENTENZA 962 / 99
DATA PUBBLICAZIONE 12 - 11 - 99
TP