TAR LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
SENTENZA N. 976 / 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 874/2000 proposto da
Istituto Diocesano per il sostentamento del clero in persona del rappresentante legale, Bozza Giulia, Cadeo Giuseppe, Davo Chiara, GI.PI.EMME GROUP SrL, Ragni Amalia, Ragni Giuliano,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Fontana, Francesco Fontana ed Italo Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, via XXV aprile n. 32
contro
il Comune di Provaglio d’Iseo,
in persona del Sindaco pro-tempre
non costituitosi in giudizio;
Alessandro FERRARI- Responsabile del Comune di Provaglio d’Iseo
non costituitosi in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento del 07.06.2000 n. 4503 denegante piano attuativo ed atti connessi
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 26.03.02 , la relazione del dr. Oreste Mario Caputo;
Udito i difensore delle parti ricorrenti;
Ritenuto che:
ai fini del decidere si rende necessario procedere alla verificazione e dei luoghi nonché all’acquisizione di dettagliate informazioni sulla superficie territoriale del comparto di cui è causa; sulla superficie massima di nuova edificazione; sull’indice di utilizzazione fondiaria, nonché sull’estensione dell’obbligo di cessione delle aree da destinare ad edilizia economica popolare e sull’individuazione per il residuo della superficie per dotazione standards; nonché sulla previsione di altri due piani per l’edilizia economica popolare non attuati in comparti già individuati.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia-riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese,
dispone
che il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Provaglio d’Iseo proceda alla verificazione, in contraddittorio con i ricorrenti, ed alla redazione della relazione ai sensi della motivazione depositandola entro il termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente ordinanza
Così deciso, in Brescia, il 26.03.2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco MARIUZZO, Presidente – Oreste Mario CAPUTO, giudice relatore – Rita TRICARICO, giudice.
NUMERO SENTENZA 976 / 2002
DATA PUBBLICAZIONE 17 – 06 - 2002
TP