TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

SENTENZA N.1042 / 2005


REPUBBLICA ITALIANA


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA


Registro Generale: 632/2002


nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente

GIALUCA MORRI Ref.

STEFANO MIELLI Ref. relatore


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

Sul ricorso ricorso 632/2002 proposto da:


PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN GANDINO

rappresentata e difesa da:

ANGELA RUOTOLO

MARIO VIVIANI

MAURO BALLERINI

con domicilio eletto in BRESCIA VIA MORETTO, N. 42/A

presso lo studio di quest'ultimo


contro


COMUNE DI GANDINO

non costituitosi in giudizio;


e


REGIONE LOMBARDIA

non costituitasi in giudizio;


per l'annullamento del piano particolareggiato per il centro storico di Gandino, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 maggio 2000, ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 10 aprile 2002, nonché il piano regolatore generale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. VI/34173 del 12 gennaio 1998, nella parte in cui disciplinano beni di proprietà della Parrocchia ricorrente


Visti il ricorso e gli atti e i documenti depositati;


Considerato:


che con il ricorso in epigrafe vengono impugnati il piano particolareggiato per il centro storico di Gandino adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 maggio 2000 ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 10 aprile 2002, nonché il piano regolatore generale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. VI/34173 del 12 gennaio 1998, nella parte in cui disciplinano beni di proprietà della Parrocchia ricorrente;

che in particolare si deduce l'illegittimità delle previsioni con le quali, nelle aree di proprietà della parrocchia costituenti i sagrati della basilica di Santa Maria Assunta e della Chiesa di Santa Croce nonché nell'area di pertinenza della casa parrocchiale ubicata in via Ghirardelli, sono stati localizzati dei vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione di parcheggi pubblici, e la previsione di un parcheggio pubblico nell'area di proprietà comunale costituente il sagrato della chiesa di San Pietro in Martire;

che nel ricorso si afferma che il piano particolareggiato dei centri storici approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49742 del 19 marzo 1985, già destinava a parcheggio pubblico parte del sagrato della basilica di Santa Maria Assunta e della Chiesa di Santa Croce, nonché l'area di via Ghirardelli, mentre il successivo piano regolatore generale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. VI/34173 del 12 gennaio 1998, modificando l'originaria destinazione, le classificava come "aree per attrezzature pubbliche di interesse comune" cartograficamente individuate con specifica destinazione funzionale "C", ovvero per "chiese ed attrezzature religiose";

che ai fini del decidere si rende necessario acquisire dal Comune una relazione sui fatti di causa e copia degli atti e documenti ritenuti utili ai fini della definizione della controversia, con descrizione, relativamente alle aree suindicate, delle originarie previsioni del piano particolareggiato dei centri storici approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49742 del 19 marzo 1985, specificando le parti per le quali abbia eventualmente avuto attuazione, con indicazione delle norme tecniche che, ai sensi dell'art. 24 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, alla scadenza del piano particolareggiato hanno continuato a valere formando parte integrante del piano regolatore medesimo;

che è altresì necessario che venga svolta una verificazione, mediante un’analisi del progetto ed una ricognizione dello stato dei luoghi, volta ad accertare se, come dedotto dalla ricorrente, la realizzazione del parcheggio sul sagrato della chiesa di S. Pietro, sia tale da impedire l’accesso alla chiesa;


Visto l'art. 26 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e l’art. 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;


ORDINA

al responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gandino di depositare presso la Segreteria della Sezione, entro giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, apposita relazione corredata dalla relativa documentazione tecnica;


RINVIA

la trattazione alla prima udienza utile successiva al deposito dell’esito dell’incombente istruttorio;


MANDA

alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza in via amministrativa alle parti in causa.


BRESCIA, 11 ottobre 2005.


NUMERO SENTENZA 1042 / 2005

DATA PUBBLICAZIONE 20 - 10 - 2005


TP