REGIONE LOMBARDIA L.R. n. 84, 28-11-1983
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BUR n. 48 del 30 novembre 1983
Supplemento Ordinario n. 1, 2 dicembre 1983
Testo modificato da:
L.R. Lombardia n. 38 del 1984
Legge abrogata da:
L.R. Lombardia n. 65 del 1986, art. 17
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
[...]
ARTICOLO 2
(Rilascio della licenza di abilitazione per l' esercizio delle attività di guida turistica, d' interprete turistico e di accompagnatore turistico)
1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico nel territorio della regione Lombardia, è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal comune di residenza dell'interessato ai sensi dell'articolo 19, primo comma, punto 2, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nella licenza di cui al precedente comma, devono essere specificati i seguenti dati:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché comune di residenza dell'interessato;
b) gli estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione e, per la guida turistica, gli ambiti territoriali della regione per i quali la guida ha conseguito la relativa abilitazione;
c) lingue straniere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.
3. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di cui al precedente primo comma gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o aziende private con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione o dell'azienda da cui dipendono.
4. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
5. E' altresì esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge, non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguano finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale diretto solo a favorire i propri associati.
TP