REGIONE SICILIA L.R. n. 71 DEL 27-12-1978
Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.
BUR SICILIA N. 57 del 30 dicembre 1978

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TITOLO II
STRUMENTI URBANISTICI
Capo II
Strumenti urbanistici di attuazione

ARTICOLO 14
Piani di lottizzazione - Convenzione
I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale, entro novanta giorni dalla loro presentazione.
Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta.
In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.
La convenzione di cui al quinto comma dell' art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere:
a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall' art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l' ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l' aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall' art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b) l' assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune;
c) la corresponsione della quota di contributo di cui all' art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell' Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all' atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;
d) termini - non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere;
e) congrue garanzie finanziarie per l' adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni.
Il rilascio delle concessioni edilizie nell' ambito dei singoli lotti è subordinato all' esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
Per i piani di lottizzazione approvati prima dell' entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata.
Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell' Assessore regionale per lo sviluppo economico dell' 11 novembre 1977.

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TITOLO III
PROGRAMMI PLURIENNALI

ARTICOLO 34
Anticipazione di spesa per l' attuazione dei programmi pluriennali L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità :
a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;
b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;
c) acquisizione delle aree ricadenti nell' ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo.
Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all' ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l' indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni.
Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi semestrali formulati dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa competente dell' Assemblea regionale.
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