REGIONE SICILIA L.R. n. 53 DEL 30-12-1960
Norme per l' erogazione di spese dirette, contributi e sussidi per finalità di assistenza e beneficenza.
BUR SICILIA, N. 61, 31 dicembre 1960
ARTICOLO 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvederea spese dirette e ad erogare contributi, concorsie sussidi per finalità di assistenza e beneficenza.
Alla erogazione delle somme provvede il Presidentedella Regione.
ARTICOLO 2
La concessione della provvidenze di cui all' art. 1 della presente legge è disposta in favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di enti giuridicamente riconosciuti ed è subordinata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti dal Presidente della Regione in ordine ai programmi ed alle dimostrazioni di spesa e comunque alle circostanze poste a base delle richieste.
Nei limiti del 25 per cento della somma stanziata, la concessione dei sussidi in favore di singole persone fisiche non può eccedere le L. 10.000. In tal caso si può prescindere dagli accertamenti di cui al comma precedente.
ARTICOLO 3
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo novembre - giugno dell' anno finanziario 1960- 61 la spesa di L. 150.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione, rubrica << Presidenza della Regione >>.
ARTICOLO 4
Per le finalità della presente legge la somma di L. 150.000.000 è prelevata dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1960- 61.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 1960.