Protocollo
d’Intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale
Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa
cattolica nelle strutture di ricovero delle Aziende Sanitarie, 1
aprile 2003.
L’anno
2003, il giorno uno del mese di aprile, in Lastra a Signa, Eremo di
Lecceto,
TRA
La Regione Toscana, rappresentata dal Presidente
Claudio Martini, autorizzato alla firma giusta deliberazione 274
della GRT del 24.03.2003
E
La Conferenza Episcopale Toscana,
rappresentata da Mons. Alessandro Plotti
PREMESSO CHE
1)
l’art. 38 della legge 23/12/1978 n. 8333 prevede che presso le
strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale deve essere
assicurato il servizio di assistenza religiosa e, in particolare,
dispone che l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa
cattolica deve avvenire attraverso specifiche intese fra l’Unità
sanitaria locale e gli Ordinari diocesani competenti per
territorio;
2) l'art. l l della legge 25/3/1985, con la quale
si ratifica e si dà esecuzione all'accordo tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'l 1 febbraio 1929, garantisce la libertà
religiosa e 1'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici che
siano degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche e
prevede che l’assistenza spirituale nei confronti dei medesimi
è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità
italiane competenti su designazione dell'autorità
ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità
stabiliti d'intesa fra tali autorità;
3) il Piano
sanitario regionale 1999-2001, parte IV lett.A, in ottemperanza di
quanto disposto dalla normativa sopra citata, prevede che le Aziende
sanitarie sono tenute a disciplinare l'ordinamento del servizio di
assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli Ordinari diocesani
competenti per territorio e, a tal fine, stabilisce che la Giunta
regionale predispone, d'intesa con la Conferenza Episcopale Toscana,
apposito schema tipo di convenzione;
4) la Giunta regionale.
con deliberazione n. 119 del 7 febbraio 2000, ha approvato lo schema
di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza
Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza
religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende
sanitarie e lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le
aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;
5) in data 29
febbraio 2000, in conformità a quanto stabilito dalla
deliberazione di Giunta regionale di cui al punto precedente, è
stato stipulano un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la
Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di
assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle
aziende sanitarie;
6) il Piano sanitario regionale 2002-2004,
al paragrafo 5, punto 5.3.2.19, prende atto di quanto disposto dal
precedente Piano sanitario in relazione al servizio di assistenza
religiosa e, confermando tali disposizioni per il triennio di vigenza
del Piano, impegna la Giunta regionale a provvedere
all’aggiornamento, d’intesa con la Conferenza Episcopale
Toscana, dello schema tipo di convenzione adottato;
7) secondo
quanto previsto dal sopra citato Piano sanitario regionale 2002-2004,
è necessario procedere all'aggiornamento sia del protocollo
d'intesa stipulato in data 29 febbraio 2000 per la disciplina del
servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di
ricovero delle aziende sanitarie sia dello schema tipo di.convenzione
da stipularsi tra le aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;
SI
CONVIENE
ART. 1
1. Nella presente intesa:
a)
l'Azienda Unità sanitaria locale e 1'Azienda Ospedaliera sono
indicate con la dicitura "Azienda Sanitaria";
b)
l'ordinario diocesano competente per territorio per il culto
cattolico è indicato come "Ordinario Diocesano".
ART.
2
1. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di
assicurare presso le strutture di ricovero l’esercizio della
libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto
e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie della
confessione cattolica, nel rispetto della volontà e libertà
di coscienza dei cittadini.
2. La presente intesa, in conformità
con quanto disposto dalle norme concordatarie, statali e regionali
vigenti in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la
disciplina del servizio di assistenza religiosa, così come
definito nel comma precedente.
3. Sulla base degli indirizzi e
delle direttive contenute nella presente intesa e nel rispetto dello
schema tipo di convenzione allegato, le Aziende sanitarie e gli
Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina
del servizio di assistenza religiose da assicurare nelle strutture di
ricovero presenti sul territorio dell'Azienda.
4. La Regione
Toscana, entro sei mesi dalla stipula del presente protocollo, si
impegna ad aprire un tavolo di confronto tra i soggetti interessati
per la promozione di intese atte a definire le condizioni e le
modalità per l’estensione del servizio di assistenza
religiosa alle strutture ospedaliere private operanti in regime di
accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
ART. 3
1.
L’Azienda sanitaria, d’intesa con l’Ordinario
diocesano, determina il numero degli assistenti religiosi cui
affidare il servizio di assistenza religiosa.
2. Il numero di
assistenti religiosi viene concordato tenendo conto della rilevanza
dell’attività di ricovero, in coerenza con le previsioni
aziendale concernenti il percorso assistenziale al fine di garantire
qualità, efficienza ed efficacia nell’assolvimento del
servizio. Il numero degli assistenti religiosi viene concordato in
funzione dei seguenti criteri:
- numero di ricoveri riferito
all’anno precedente;
- numero e dimensioni delle strutture
di ricovero, loro eventuale articolazione in più sedi e
dislocazione delle stesse sul territorio di competenza dell’Azienda
sanitaria.
3. In relazione alle diversificate esigenze
dell'assistenza religiosa, nelle Aziende sanitarie in cui debbano
essere designati due o più assistenti religiosi, 1'Ordinario
diocesano potrà conferire l'incarico, oltre che a sacerdoti, a
diaconi permanenti e a religiose, in numero non superiore alla meta
del totale degli assistenti previsti.
ART. 4
1. Il
servizio di assistenza religiosa è svolto da assistenti
religiosi assunti a ruolo dall'Azienda sanitaria, su proposta
dell'Ordinario diocesano. Sulla base di apposita intesa fra le parti,
il suddetto servizio può essere assicurato anche da assistenti
religiosi incaricati in regime convenzionale.
2. Nelle Aziende
sanitarie in cui debbano essere designati due o pin assistenti
religiosi in regime convenzionale 1'Ordinario diocesano e 1'Azienda
sanitaria possono stipulare un'unica convenzione relativamente ai
diversi soggetti incaricati dell'assistenza religiosa; la loro
designazione o sostituzione, decretata dall'Ordinario diocesano e
comunicata e all'Azienda, non richiede modifica della convenzione in
atto.
3. Al fine di assicurare la continuità del servizio
di assistenza religiosa, 1'Azienda sanitaria pub stipulare apposite
intese con altre Aziende sanitarie della Regione Toscana o di altra
regione, in modo da far fronte a situazioni di difficoltà in
ordine alla copertura dei posti di assistente religioso.
4. Le
intese indicate al comma precedente, per la cui stipula devono essere
sentiti gli Ordinari diocesani interessati, possono prevedere la
copertura dei posti di assistente religioso con personale dipendente
o con personale incaricato in regime convenzionale.
ART. 5
1.
La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda sanitaria e
ordinario diocesano relativamente all'interpretazione o
l'applicazione delle convenzioni di cui all'art. 2 comma 3 viene
demandata ad una commissione regionale.
2. La commissione
regionale viene appositamente costituita ogni qual volta insorga una
controversia nei casi di cui al comma precedente.
3. La
commissione regionale, nominata dalla Giunta regionale, è così
costituita:
a) un membro designato dalla Giunta regionale;
b)
un membro designato dalla Conferenza Episcopale Toscana;
c) un
membro designato d'intesa fra i membri di cui alle precedenti lettere
a) e b).
ART. 6
Le parti convengono di valutare la
ricezione di eventuali proposte di integrazione e modifica a seguito
della recognitio degli organi ecclesiastici competenti
FB