REGIONE TOSCANA L.R. n. 36, 1-06-1983
NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEI SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI.
BUR TOSCANA n. 28, 8 giugno 1983
TITOLO I
Ambiti di operatività della legge e finalità degli interventi.
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ARTICOLO 2
Agli effetti del trattamento sanitario e assistenziale nell' ambito dei servizi e dei presidi delle Unità sanitarielocali, gli operatori devono tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l' utente rispettando, altresì , le sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana.
Analogamente a quanto dispongono le norme contenute negli articoli 19 e 25 della legge 23/ 12/ 78 n.833 gli operatori sono tenuti al rispetto della volontà del cittadino di ricorrere a luoghi di diagnosi e cura sia ambulatoriali che di ricovero nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alle vigenti disposizioni.
Per la ricerca e la sperimentazione clinica del farmaco sull' uomo sono richiamate le norme contenute nella legge regionale 25/ 8/ 78 n. 59 e successive modificazioni.
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TITOLO III
Consenso e partecipazione degli utenti.
Diritti individuali.
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ARTICOLO 11
Nei presidi residenziali, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, il regime dietetico deve tener conto delle esigenze manifestate dagli utenti in relazione alla loro convinzione religiosa.
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