REGIONE TOSCANA L. R. n. 35, 1-07-1999
DISCIPLINA IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE E DI ARCHIVI DI ENTI LOCALI.
BUR TOSCANA n. 20 del 9 luglio 1999
ARTICOLO 1
(Finalita' e oggetto)
1. La Regione promuove l'istituzione e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale e delle biblioteche d'interesse locale, provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario, secondo gli obiettivi della programmazione regionale, ai sensi dello Statuto.
2. La Regione promuove la valorizzazione degli archivi degli enti locali e del patrimonio archivistico di enti ecclesiastici e di soggetti pubblici e privati. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli stessi enti locali.
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