REGIONE TOSCANA L. R. n. 28, 7-02-2005
CODICE DEL COMMERCIO. TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.
BUR TOSCANA n. 11 del 10 febbraio 2005
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Capo IV
Vendita della stampa quotidiana e periodica
ARTICOLO 26
Esenzione dall’autorizzazione
1. Non è soggetta ad autorizzazione:
a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.
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