REGIONE TOSCANA L. R. n 22, 22-03-1990
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI IN TOSCANA.
BUR TOSCANA n. 20 del 31 marzo 1990
Legge modificata da:
L. R. Toscana n. 29 del 1992, artt. 1 - 2
L. R. Toscana n. 109 del 1995
Legge abrogata da:
L. R. Toscana n.72 del 1997, art. 67
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TITOLO IV
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 16
Interventi socio - assistenziali e sanitari
1. I cittadini stranieri ed i loro familiari provenienti da Paesi verso i quali non sussiste trattamento di reciprocità , per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parità con i cittadini italiani, alle prestazioni socio - assistenziali ed ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali 7 aprile 1976, 15 e 13 marzo 1977, n. 18 e loro successive modifiche ed integrazioni, accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla legge regionale 2- 9- 1986, n. 47.
Nella predisposizione degli interventi in materia di maternità , sessualità ed uso dei sistemi anticoncezionali, si dovrà tener conto delle diversità culturali e religiose delle donne immigrate.
2. A tal fine la Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio - assistenziali da assegnare a ciascun Comune, terrà conto dell' entità della popolazione extracomunitaria presente nei Comuni della Toscana ed emanerà le relative direttive.
3. La Regione promuove le iniziative necessarie, volte alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale, anche attraverso rapporti convenzionali con le associazioni regionali del volontariato, iscritte all' albo regionale di cui alla LR 7 maggio 1985, n. 5.
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FB