REGIONE TOSCANA L. R. n 22, 22-03-1990



INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI IN TOSCANA.



BUR TOSCANA n. 20 del 31 marzo 1990 





Legge modificata da:

L. R. Toscana n. 29 del 1992, artt. 1 - 2

L. R. Toscana n. 109 del 1995



Legge abrogata da:

L. R. Toscana n.72 del 1997, art. 67

 

[...]

 

TITOLO IV

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI



ARTICOLO 16



 Interventi socio - assistenziali e sanitari



1.  I cittadini stranieri ed i loro familiari provenienti da Paesi verso i quali non sussiste trattamento di reciprocità , per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parità  con i cittadini italiani, alle prestazioni socio - assistenziali ed ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali 7 aprile 1976, 15 e 13 marzo 1977, n. 18 e loro successive modifiche ed integrazioni, accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla legge regionale 2- 9- 1986, n. 47.

Nella predisposizione degli interventi in materia di maternità , sessualità  ed uso dei sistemi anticoncezionali, si dovrà  tener conto delle diversità  culturali e religiose delle donne immigrate.

2.  A tal fine la Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività  socio - assistenziali da assegnare a ciascun Comune, terrà  conto dell' entità  della popolazione extracomunitaria presente nei Comuni della Toscana ed emanerà  le relative direttive.

3.  La Regione promuove le iniziative necessarie, volte alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale, anche attraverso rapporti convenzionali con le associazioni regionali del volontariato, iscritte all' albo regionale di cui alla LR 7 maggio 1985, n. 5.



[...] 


FB