REGIONE TOSCANA L. R. 52, 6-08-1998
NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO.
BUR TOSCANA n. 30 del 14 agosto 1998
Legge modificata da:
L. R. Toscana n. 12 del 2000, art 2
L. R. Toscana n. 29 del 2001, artt. 1 - 5
L. R. Toscana n. 56 del 2001
L. R. Toscana n. 62 del 2001, art. 1
Legge abrogata da:
L. R. Toscana n. 29 del 2001, art. 6
L. R. Toscana n. 32 del 2002, art. 33
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
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ARTICOLO 2
(Sistema regionale per l'impiego)
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.
3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle Province ai sensi dell'art. 11 e l'Ente Toscana Lavoro di cui al successivo art. 12.
4. Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali e al principio della concertazione con le parti sociali.
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FB