REGIONE TOSCANA L. R. 52, 6-08-1998

NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO.

BUR TOSCANA n. 30 del 14 agosto 1998 

 

Legge modificata da:

L. R. Toscana n. 12 del 2000, art 2 

L. R. Toscana n. 29 del 2001, artt. 1 - 5 

L. R. Toscana n. 56 del 2001 

L. R. Toscana n. 62 del 2001, art. 1 

 

Legge abrogata da:

L. R. Toscana n. 29 del 2001, art. 6 

L. R. Toscana n. 32 del 2002, art. 33 

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

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ARTICOLO 2

(Sistema regionale per l'impiego)

1. Il  sistema regionale  per l'impiego  è  costituito dalla rete delle  strutture  organizzate  per l'esercizio  integrato  delle funzioni e  dei compiti  di cui  all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono  definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività  di informazione, orientamento, consulenza, aiuti,  anche di  ordine finanziario, resi  dal sistema  regionale per favorire l'incontro tra domanda  e offerta  di lavoro,  l'accesso alla formazione, la promozione della  imprenditorialità  e  le iniziative  volte allo sviluppo  dell'occupazione.   Nella  loro  gestione  deve  essere assicurata la parità  di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari,  razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione  politica, religiosa o sindacale.

3. Fanno  parte del  sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti  dalle Province ai  sensi  dell'art.  11  e l'Ente Toscana Lavoro di cui al successivo art. 12.

4. Al  fine di  perseguire la massima resa complessiva in termini di  qualificazione   dell'offerta  di lavoro  e   di   crescita dell'occupazione,  l'organizzazione  del  sistema  regionale  dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra  Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali e al principio della concertazione con le parti sociali.



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FB