REGIONE TOSCANA L. R. n. 50, 20-08-1974
INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER L' UNIFICAZIONE DEI PRESIDI SANITARI E SOCIALI DI BASE - COSTITUZIONE DEI CONSORZI SOCIO – SANITARI.
BUR TOSCANA n. 37 del 23 agosto 1974
Legge abrogata da:
L. R. Toscana n. 12 del 1999
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ARTICOLO 2
(Condizioni per il finanziamento).
La Regione attua gli interventi finanziari di cui all' art. 1 della presente legge direttamente a favore dei Consorzi socio - sanitari.
La concessione dei contributi regionali è condizionata al possesso dei seguenti requisiti ed al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il Consorzio sia costituito da tutti i Comuni esistenti in uno degli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64 con la partecipazione della Provincia, o Province, territorialmente interessate;
b) il Consorzio garantisca statutariamente la gestione coordinata ed unificata di tutti i servizi e le attività sanitarie e di assistenza sociale - di carattere preventivo, curativo e riabilitativo - ivi compresi i servizi e le attività di vigilanza igienica, di profilassi sanitaria, di assistenza zooiatrica, vigilanza e profilassi veterinaria, che, in base alla vigente legislazione statale e regionale, sono di competenza dei Comuni e delle Province - e di quanti altri potranno essere loro affidati in futuro - ad eccezione dei servizi esplicati dai Laboratori provinciali d' igiene e profilassi;
c) lo statuto del Consorzio preveda – oltre l' indicazione delle finalità , della durata, degli organi e delle loro attribuzioni, del contributo finanziario degli Enti consorziati e della sede - forme di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività socio - sanitarie, con particolare riferimento alla strutturazione dei servizi secondo gli ambiti di cui all' art. 3 della legge regionale n. 64/ 1973, sopracitata;
d) lo Statuto del Consorzio preveda che nella fase iniziale della sua attività l' organizzazione dei servizi avvenga prevalentemente utilizzando l' istituto del << comando >> di personale già dipendente da Enti pubblici: Enti locali territoriali, ospedalieri, Istituzioni pubbliche assistenza e beneficenza o dalla Regione e che in ogni caso la pianta organica debba essere approvata dai competenti organi consorziali solo dopo avere acquisito il parere degli Enti consorziati.
Resta salva la facoltà del Consorzio socio - sanitario di utilizzare strutture e servizi sanitari e sociali di Enti ed organismi pubblici operanti nel proprio territorio tramite convenzioni che dovranno comunque assicurare al Consorzio il coordinamento tecnico e funzionale;
e) contestualmente agli atti costitutivi del Consorzio siano adottati, da parte degli Enti consorziandi, atti che fissino i tempi e le modalità :
- per l' estinzione di Consorzi precedentemente costituiti per la gestione di particolari attività e servizi sanitari e sociali e che, in conseguenza della costituzione del Consorzio socio - sanitario, abbiano esaurito il loro fine;
- per il distacco da Consorzi costituiti per la gestione di attività e servizi sanitari e sociali su ambiti territoriali diversi da quelli individuati dalla legge regionale 7- 12- 1973, n. 64.
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FB