REGIONE TOSCANA L.R. n. 42, 2-09-1992

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE.

BUR TOSCANA n. 52 del 11 settembre 1992



Legge modificata da:

L. R. Toscana n. 80 del 1993, artt.1 - 2  

L. R. Toscana n. 25 del 1996, artt. 1 - 2

L. R. Toscana n. 72 del 1997, art. 65 

L. R. Toscana n. 73 del 1999, art. 1

 

Legge abrogata da:

L. R. Toscana n. 72 del 1997, art. 67 







TITOLO I

PRINCIPI



ARTICOLO 1

Finalità

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 dello Statuto, l' attività  di assistenza sociale è  tesa a prevenire e rimuovere le cause di natura sociale che ostacolano il pieno, libero e dignitoso sviluppo della persona.

2. Per le finalità di cui al precedente comma ed in attesa dell' adozione della legge quadro nazional e

sull' assistenza sociale, la presente legge detta norme in materia di assistenza sociale per l' esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative da parte dei soggetti pubblici che ne sono titolari, per il coordinamento degli interventi e la loro integrazione con le attività sanitarie.

3. La Regione Toscana riconosce la particolare importanza dell' attività del volontariato nel settore dell'assistenza sociale, ne favorisce lo sviluppo e ne agevola la partecipazione al perseguimento delle finalità  stabilite dalla presente legge.



ARTICOLO 2

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di assistenza sociale di cui alla presente legge sono rivolti ai cittadini residenti nel territorio della Regione che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale.

2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio della Regione,

secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno comunque diritto agli interventi non differibili, alle condizioni e con le procedure di cui alla presente legge.

4. Le modalità di partecipazione dei cittadini all' attività di programmazione e di controllo dei servizi di assistenza sociale, nonchè  alla gestione sociale degli stessi, sono definite da quanto disposto dal successivo articolo 12, comma 4.

 

TITOLO II

SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE



CAPO I

SOGGETTI

ARTICOLO 3

La Regione

1. La Regione, nell' ambito degli indirizzi ed obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo:

a) approva il Piano Regionale di Assistenza Sociale( PRAS), di durata triennale, ed i suoi aggiornamenti annuali;

b) ripartisce le risorse del Fondo Sociale Regionale in base alle modalità  previste nel successivo articolo 16 e secondo le indicazioni del PRAS;

c) coordina e verifica l' attuazione del PRAS e dei progetti - obiettivo da parte dei soggetti pubblici e privati;

d) promuove, indirizza e coordina il sistema informativo in materia di assistenza sociale;

e) promuove la partecipazione delle istituzioni pubbliche e private alla programmazione regionale e alla realizzazione delle attività .

ARTICOLO 4

La Provincia

1. Nelle materie di cui alla presente legge e nell' esercizio delle funzioni attribuitele a norma degli articoli 2, 3, commi 5 e 6, e del Capo V della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Provincia:

a) promuove la programmazione delle attività di assistenza sociale che si svolgono sul proprio territorio ed allo scopo convoca annualmente, per ciascuna articolazione territoriale socio - sanitaria,

la conferenza programmatica zonale dei servizi sociali di cui al successivo articolo 9.

b) trasmette alle regioni i documenti programmatici zonali risultanti dalle relative conferenze annuali, congiuntamente ai consuntivi, formulando anche eventuali proprie proposte per la redazione o l' aggiornamento del PRAS;

c) concorre alla realizzazione del sistema informativo regionale in materia di assistenza sociale, secondo le modalità  indicate dal PRAS.



ARTICOLO 5

Il Comune

1. Il comune è  titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale.

2.  Il comune gestisce le proprie funzioni secondo una delle seguenti modalità :

- direttamente ed individualmente;

- in associazione con uno o più  degli altri comuni della zona socio - sanitaria di appartenenza;

qualora ricorrano le condizioni della gestione associata complessiva di zona, i comuni montani o parzialmente montani possono gestire le attività mediante la comunità  montana di appartenenza, se coincidente;

- in associazione con uno o più  degli altri comuni della zona socio - sanitaria di appartenenza, attribuendo la gestione delle attività  all' USL.

3. La gestione associata delle funzioni in materia di assistenza sociale si attua mediante convenzioni, secondo le modalità  previste dall' articolo 24, commi 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Al fine di delineare in modo coordinato la struttura delle convenzioni, il Consiglio regionale approva, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, uno schema - tipo di convenzione da inviare ai comuni.

5. Per favorire l' integrazione fra le attività  di assistenza sociale e quelle sanitarie, l' area territoriale di riferimento per i comuni che optano per la gestione associata è  contenuta nell' ambito di una stessa zona socio - sanitaria, così  come definita dalle vigenti norme regionali.

6.  Relativamente alla connessione fra attività socio - assistenziali e sanitarie, ed alle attribuzioni funzionali all' USL di cui al successivo articolo 8, sono comunque da considerare attività  con preminente carattere sociale, e quindi gestite da comuni secondo le modalità  di cui al precedente comma 2, quelle inerenti all' attuazione di:

a) interventi per la prevenzione di situazioni di disagio individuale e collettivo, con particolare riferimento alla condizione minorile, adolescenziale e giovanile;

b) interventi a carattere educativo nei confronti del singolo, della famiglia o del gruppo di appartenenza, per rimuovere situazioni di crisi familiare e di disadattamento;

c) interventi assistenziali mediante:

- la organizzazione di servizi a carattere domiciliare, di ospitalità  diurna, di pronta e temporanea accoglienza, di ospitalità residenziale;

- la erogazione di contributi economici in favore delle persone o del nucleo familiare o sociale per assicurare il minimo vitale;

- il mantenimento della persona nel proprio ambiente e per prevenire e superare l' istituzionalizzazione;

-  la erogazione dei contributi economici straordinari ed occasionali per fare fronte a situazioni di emergenza;

- prestazioni a favore di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione ed incentivi atti a favorire e sostenere l' inserimento sociale, scolastico e lavorativo;

- organizzazione di servizi per il tempo libero, l' aggregazione, la socializzazione;

- altri servizi ed attività  eventualmente indicati nel PRAS.

  

ARTICOLO 6

Il Comune di Firenze

1.  Il Comune di Firenze, per la presenza nel proprio territorio di più  USL ed in deroga a quanto disposto circa il rispetto dei limiti previsto dall' articolo 5, comma 5, esercita le funzioni in materia di assistenza sociale, secondo le proprie disposizioni statutarie e regolamentari.

2.  Ai fini della programmazione annuale e della redazione ed aggiornamento del PRAS, il Comune

di Firenze invia la relativa documentazione direttamente alla Giunta regionale, nel rispetto della scadenza di cui al successivo articolo 9, comma 4, prevista per l' invio della documentazione da parte delle province.  Copia della documentazione è  inviata alla provincia di Firenze.

 

ARTICOLO 7

Attribuzioni funzionali alle USL per la gestione di attività  ad alta integrazione socio – sanitaria

1.  Sulla base di quanto disposto dal dpcm 8 agosto 1985, articolo 6, e delle norme settoriali vigenti, è  attribuita alle USL la gestione complessiva delle attività  socio - assistenziali con elevato grado di integrazione sanitaria, finalizzate ad assicurare condizioni essenziali di vita e a tutelare o recuperare l' integrità  psico - fisica dell' individuo, relative a:

- riabilitazione e rieducazione funzionale degli handicappati e dei disabili;

- cura e recupero fisico - psichico dei malati mentali;

- cura e recupero fisico - psichico dei tossicodipendenti;

- cura e riabilitazione funzionale degli anziani non autosufficienti;

- prevenzione ed assistenza materno - infantile.

2.  Il PRAS stabilisce gli obiettivi e gli strumenti atti a perseguirli, le risorse finanziarie e di personale per l' esercizio delle attribuzioni, le modalità  di coordinamento della programmazione di competenza del comune e dell' USL, le modalità  operative per l' integrazione fra le attività  dell' USL e le funzioni di cui sono titolari i comuni nel settore socio - assistenziale.



TITOLO II

SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE

ED ORGANIZZAZIONE



CAPO II

STRUMENTI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE



ARTICOLO 8

Il Piano Regionale di Assistenza Sociale( PRAS)

1.  Il PRAS, di durata triennale ed aggiornato annualmente, contiene le priorità  di intervento per i settori di cui ai precedenti articoli 5 e 7 ed è finalizzato a rendere omogenei ed elevare progressivamente gli standard delle prestazioni socio – assistenziali fornite, oltre a coordinare l' impiego delle risorse da parte dei soggetti interessati.  Il PRAS è articolato per obiettivi e definisce i risultati stessi, sulla base di parametri ed indicatori di risultato;  il loro perseguimento, verificato sulla base dei consuntivi delle attività , consente la valutazione dell'efficacia degli interventi.  Dalla verifica di efficacia devono emergere anche gli aggiornamenti necessari.

2.  In attesa dell' adozione della legge quadro nazionale, il PRAS definisce gli standard delle dotazioni di personale, indispensabili per garantire l' erogazione dei servizi da parte dei soggetti titolari, indicando in particolare la dotazione minima necessaria per l' attività  delle articolazioni distrettuali di cui al successivo articolo 10.

3.  Nel PRAS sono previste anche le attività formative permanenti e di aggiornamento di rilevanza regionale per il personale operante nel settore (pubblici dipendenti, operatori del volontariato, dipendenti di istituzioni private e cooperative convenzionate), finalizzate alla divulgazione, alla comparazione delle esperienze ed all' acquisizione delle conoscenze utili ad incrementare la qualità  dei servizi erogati.  Tali attività  possono essere svolte anche in collaborazione con le università  toscane e con qualificate istituzioni private.



ARTICOLO 9

Le procedure di programmazione

1.  I comuni singoli, i comuni convenzionati e le  USL redigono il programma delle attività  per l' anno successivo, articolato nei settori di intervento di cui ai precedenti articoli 5 e 7, indicando le priorità  in relazione con i fenomeni di disagio sociale quantitativamente più  consistenti o particolarmente gravi e urgenti.  Contestualmente redigono il consuntivo circa le attività  svolte con l' indicazione delle risorse finanziarie e di personale impiegate.

Il programma contiene altresì  le proposte per la redazione del PRAS o per il suo aggiornamento annuale.  La documentazione suddetta è  inviata, entro il 15 giugno di ogni anno, alla provincia di appartenenza ed in copia alla Giunta regionale, che surrogherà  le province eventualmente inadempienti verso quanto disposto dai successivi commi 3 e 4.

2.  Nel caso in cui le zone socio - sanitarie comprendano territori di più  province, tutti i soggetti appartenenti a tale zona inviano i consuntivi delle attività , i programmi e le proposte alla provincia a cui appartiene il comune sede dell' USL  La provincia invia quindi per conoscenza copia della documentazione ricevuta alle altre province eventualmente interessate.

3.  Le province convocano le conferenze programmatiche zonali, provvedendo a coordinare i lavori ed a redigere le relazioni programmatiche zonali che, sulla base degli elementi emersi dalle conferenze e contenuti nei consuntivi delle attività, nei programmi e nelle proposte ricevute, organizzano le informazioni e le proposte al fine di rendere omogenei gli interventi programmati e favorire l' integrazione socio - sanitaria.

4.  Entro il mese di luglio di ogni anno, le province inviano le relazioni programmatiche zonali, corredate dalla documentazione ricevuta, aggiungendo eventuali proprie proposte per la redazione o l' aggiornamento del PRAS, alla Giunta regionale.

5.  Sulla base dei documenti pervenuti, la Giunta regionale redige il consuntivo degli interventi in ambito regionale, predispone il PRAS od il suo aggiornamento annuale, provvedendo a coordinarlo con quanto contenuto nel Piano sanitario regionale, ed elabora la proposta di criteri e di parametri per la ripartizione del fondo regionale (di cui al successivo articolo 16).  Il consuntivo, il PRAS od il suo aggiornamento e la proposta di criteri e di parametri per la ripartizione del fondo sono inviati congiuntamente all' approvazione del Consiglio regionale.

Tale approvazione, mediante delibera, avviene entro e non oltre i tempi di approvazione del bilancio di previsione annuale della regione.

6.  Nel caso in cui i comuni singoli o associati e le USL non ottemperino nei tempi previsti ai compiti programmatici loro attribuiti, è  sospesa l' erogazione dei finanziamenti regionali, stimati sulla base della spesa storica precedentemente accertata, fino all' ottenimento dei consuntivi.



TITOLO II

SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE



CAPO III

ORGANIZZAZIONE



ARTICOLO 10

Presidi distrettuali

1.  Il distretto, coincidente con il distretto sanitario come definito dalle vigenti leggi regionali, è  il presidio territoriale a cui possono rivolgersi gli utenti dei servizi di assistenza sociale e la sede in cui le articolazioni organizzative sanitarie e sociali operano in modo integrato, programmando in forma coordinata gli interventi, particolarmente se rivolti ad uno stesso utente.  Le attività  di assistenza sociale, che derivano dalle funzioni dei comuni, sono realizzate su base territoriale distrettuale, individuando nel distretto socio - sanitario il relativo presidio operativo.  Le USL assicurano in tutti i distretti la presenza dei propri Servizi di assistenza sociale.

2.  I presidi distrettuali per l' assistenza sociale assicurano l' apertura quotidiana degli uffici al pubblico.

Le richieste di intervento attivano una procedura istruttoria nell' ambito della quale viene rilevata la tipologia di intervento e l' esito della richiesta (attuazione dell' intervento, risposta negativa).

Sulla base delle indicazioni contenute nel  PRAS e delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale, ogni distretto è  tenuto alla rilevazione di dati ed informazioni epidemiologiche e di gestione, necessari alla programmazione e alla corretta attuazione e verifica degli interventi, garantendo comunque la necessaria riservatezza.

3.  Presso ogni distretto socio - sanitario viene costituito l' Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali dei comuni e delle USL I comuni singoli, i comuni convenzionati e le USL individuano i componenti dell' ufficio per le attività  di loro competenza.  Dell' ufficio fa parte anche il coordinatore del distretto per le attività  sanitarie.  Qualora il distretto sia compreso nel territorio di un comune associato con l' USL, l' Ufficio di coordinamento è  formato dal coordinatore sanitario e da un operatore sociale dell' USL.

4.  A tale ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

- coordinamento degli interventi operativi al fine di garantire l' effettiva integrazione socio - sanitaria;

- ottimizzazione dei rapporti con gli utenti in ambito distrettuale.

5.  Nel caso di distretti sovracomunali, qualora le distanze territoriali lo rendano necessario o per comprovati motivi espressi dall' amministrazione comunale, possono essere individuate sedi decentrate per facilitare i rapporti con gli utenti, assicurando comunque il coordinamento in ambito distrettuale delle attività  e l' integrazione socio - sanitaria.



ARTICOLO 11

Coordinamento gestionale di zona.

1.  I moduli organizzativi dell' USL, deputati all'attuazione delle attribuzioni di cui al precedente articolo 7, sono integrati da uno o più  rappresentanti delle articolazioni per le attività  sociali del comune singolo o dei comuni convenzionati, ai fini del coordinamento gestionale di zona.

2.  In attuazione di quanto contenuto nella relazione programmatica zonale, ed al fine di assicurare il coordinamento delle attività  di rilievo sovradistrettuale, è  istituita la conferenza permanente di zona a cui prendono parte i responsabili delle articolazioni organizzative dell' USL e dei comuni singoli e associati in essa compresi.  La conferenza è convocata, con periodicità  non inferiore a sei mesi, dal responsabile del servizio dell' USL Ad essa possono essere inviati a partecipare altri servizi e unità  operative dell' USL ed in genere gli operatori del settore, in riferimento agli argomenti all' ordine del giorno che li vedono coinvolti.



ARTICOLO 12

Organizzazione dei servizi di assistenza sociale da parte dei comuni a gestione individuale e convenzionati

1.  Per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, i comuni determinano l' organizzazione delle strutture operative nel rispetto delle condizioni previste dal precedente articolo 10 e dal  PRAS Le articolazioni distrettuali sono composte dal personale amministrativo e tecnico che opera nel territorio corrispondente.  Fra tale personale vengono individuati i componenti dell' Ufficio di coordinamento.

2.  I comuni convenzionati definiscono all' interno delle convenzioni l' organizzazione delle strutture e le dotazioni organiche, oltre che le modalità operative nell' ambito delle disposizioni contenute nella presente legge e nel PRAS.

3.  I comuni associati con le USL provvedono mediante appositi atti deliberativi all' assegnazione funzionale del personale all' USL.

4.  I comuni definiscono, secondo i propri statuti e regolamenti e nelle eventuali convenzioni, le modalità  di consultazione dei cittadini ai fini della redazione del programma annuale, gli strumenti mediante i quali rilevare l' efficacia delle prestazioni e le segnalazioni sulla qualità  dei servizi, le modalità  di partecipazione alle attività  sia distrettuali che zonali del volontariato e delle associazioni con finalità  socio - assistenziali.



ARTICOLO 13

Organizzazione dei servizi di assistenza sociale nelle USL

1.  Le USL gestiscono le attività  ad alta integrazionesocio - sanitaria, di cui al precedente articolo 7, e le attività  eventualmente loro attribuite dai comuni associati, mediante il Servizio di assistenza sociale, istituito in ogni USL ed a cui è  preposto un responsabile.  Il servizio è  articolato in unità  operative comprendenti una o più  delle attribuzioni funzionali di cui all' art. 7, comma 1.  Il servizio provvede ad assegnare personale ai distretti, così  come individuati ai sensi delle vigenti leggi regionali e secondo quanto disposto dalla lr 9 aprile 1990 nº 38.

2.  Al responsabile del servizio, nominato dall'organo di gestione sulla base dei requisiti previsti dalla lr 30 aprile 1992, n. 16, come modificata dal successivo articolo 34, è  affidato il coordinamento del settore dell' assistenza sociale dell' USL.

3.  Per ciascuna unità  operativa, con atto dell' organo di gestione, viene attribuita la responsabilità analogamente a quanto previsto per il responsabile del servizio.



ARTICOLO 14

Attribuzioni del coordinatore

1.  Il coordinatore del Servizio assistenza sociale:

- elabora proposte in ordine all' organizzazione del servizio ed ai programmi di attività ;

- verifica l' attuazione dei programmi;

- organizza e controlla la gestione del sistema informativo secondo le indicazioni regionali;

- cura l' aggiornamento del personale del servizio;

- dispone l' assegnazione del personale alle articolazioni organizzative nell' ambito delle norme contrattuali relative alla mobilità ;

- nomina i componenti degli Uffici di coordinamento per le attività  sociali di distretto;

- cura l' integrazione con le attività  sanitariedi zona;

- è  sentito dai competenti organi comunali in ordine ai problemi inerenti l' assistenza sociale, nel caso di comuni associati con l' USL.

  

TITOLO II

SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE



CAPO IV

RISORSE

ARTICOLO 15

Il personale

1.  I soggetti istituzionali interessati fanno fronte al fabbisogno di personale per le attività  di assistenza sociale secondo le seguenti modalità :

a) i comuni a gestione autonoma ed i comuni a gestione associata mediante convenzione assicurano la copertura della dotazione organica funzionale, sulla base dei parametri indicati dal PRAS, con personale appartenente alla propria pianta organica.

A tal fine il personale dei suddetti comuni è revocabile da eventuali posizioni di comando o assegnazione funzionale presso l' USL, ad eccezione della quota di personale indicata dal PRAS per

l' esercizio da parte delle USL delle attività  ad alta integrazione socio - sanitaria.  In via transitoria e

non oltre tre anni dalla approvazione della presente legge, la regione può  provvedere al comando di

proprio personale a copertura delle dotazioni organiche indicate, in attesa della copertura delle relative posizioni da parte dei comuni.  Per i comuni associati, la pianta organica e l' organizzazione del personale sono definite nell' ambito delle convenzioni e nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) i comuni associati che attribuiscono la gestione delle attività  all' USL, assicurano la copertura della dotazione organica funzionale complessiva, sulla base dei parametri indicati dal PRAS, ed assegnano funzionalmente il personale appartenente alle proprie piante organiche all' USL e specificatamente al Servizio assistenza sociale, in cui viene organizzativamente inserito.  La dotazione organica e l' assegnazione funzionale sono definite nell' ambito dei relativi provvedimenti di attribuzione della gestione delle attività  all' USL;

c) le dotazioni organiche funzionali dei Servizi di assistenza sociale delle USL, sono prefissate dal PRAS Per l' assegnazione del personale ai distretti si tiene conto dei parametri previsti dal  PRAS e delle indicazioni operative dello stesso.

2. Ai fini dell' attuazione dei programmi operativi, i comuni a gestione autonoma, i comuni convenzionati e le USL possono stipulare apposite convenzioni con associazioni di volontariato e con finalità  socio - assistenziali, istituzioni private e società cooperative.

3. A salvaguardia dei servizi attualmente erogati, le eventuali revoche di personale di cui al precedente comma 1, lettera a), si attuano successivamente all' adozione, da parte dei comuni, dei provvedimenti relativi alle modalità  di gestione delle funzioni.  Il PRAS, approvato nei termini di cui al successivo titolo IV, dispone al fine di assicurare comunque la continuità  delle prestazioni.



ARTICOLO 16

Ripartizione del fondo regionale per l' assistenza sociale

1.  Il fondo regionale per l' assistenza sociale, iscritto nel bilancio della Regione, dedotta la quota riservata alla Regione per interventi diretti, è  ripartito con i criteri e le modalità  previste dal  PRAS sulla base, in via prioritaria, delle attività  di assistenza sociale così  come individuate nei precedenti

articoli 5 e 7 ed effettivamente espletate, nonchè : del numero degli abitanti e della loro distribuzione per fasce di età , della densità  abitativa dei comuni e delle USL, delle risorse impiegate dai soggetti che gestiscono le attività , anche in relazione al reddito medio pro - capite.

2.  Sono destinatari delle quote del fondo:

- i comuni a gestione autonoma;

- i comuni a gestione associata, i quali determinano, nell' ambito delle convenzioni ed ai fini contabili, i destinatari e le modalità  di gestione delle assegnazioni;

- le USL, per le quote relative alla attività ed alta integrazione socio - sanitaria loro attribuite, e, nel caso di gestione associata da parte dei comuni mediante l' USL, per il complesso delle attribuzioni.

3. Al fine di assicurare un' adeguata erogazione delle prestazioni socio - assistenziali in ambito regionale, il PRAS può  individuare una quota del fondo regionale per l' assistenza sociale da destinare ai soggetti titolari delle funzioni per la copertura di posti delle proprie piante organiche concernenti i servizi di assistenza sociale.  Il PRAS può  altresì individuare una quota del fondo destinata a sostenere la gestione associata delle attività , da erogare sulla base di criteri obiettivi espliciti.

4.  In riferimento alle attività  ad alta integrazione socio - sanitaria, il PRAS indica i criteri per la determinazione e le modalità  per il trasferimento di quote dai comuni alle USL, in aggiunta a quelle

attribuite mediante il fondo regionale.



TITOLO III

INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE



CAPO I

GENERALITA'

ARTICOLO 17

Modalità  degli interventi

1.  Le attività  dei comuni e delle USL in materia di assistenza sociale devono essere esercitate in modo coordinato per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 1 della presente legge, mediante interventi aventi le caratteristiche di cui ai seguenti commi.

2.  Gli interventi devono garantire:

a) il rispetto della dignità  della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano;

b) la parità  di prestazioni a parità  di bisogni e di condizioni economiche;

c) la libertà  di scelta tra le prestazioni erogabili.

3.  Gli interventi, sia di prevenzione che per la eliminazione di situazioni problematiche in atto, sono diretti alla persona ed alla comunità , in aderenza ai bisogni individuali e a quelli collettivi.

Essi consistono in singole prestazioni, per situazioni a bassa intensità  di rischio sociale, e interventi

integrati per le situazioni multiproblema ad alto rischio sociale, perseguendo finalità  educative.

4.  Gli interventi perseguono l' obiettivo di:

- assicurare e tutelare l' integrità  psicofisica dell' individuo anche in collaborazione con i servizi sanitari;

- Assicurare condizioni essenziali di vita, sotto il profilo economico ed abitativo e promuovere azioni per l' inserimento lavorativo;

- sostenere le famiglie in crisi mediante prestazioni e servizi integrati;

- prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, di emarginazione, di disadattamento anche in relazione a condizioni di ridotta autonomia psicofisica;

- favorire la socializzazione e la fruizione di iniziative culturali e ricreative.

5.  Gli interventi di assistenza sociale di base si esplicano mediante le attività  di cui al precedente articolo 5, comma 6, lettera c).

6.  Gli interventi di ricovero in servizi di ospitalità sono disposti a seguito dalla constatata impossibilità di garantire le esigenze vitali con interventi diversi e limitatamente al tempo necessario all' attuazione di quanto previsto dai successivi articoli 19, 20, 21, 22 e 23.  Alla scelta del luogo di ricovero, ove possibile, partecipa direttamente la persona interessata o la famiglia.

7.  I provvedimenti disposti ai sensi dell' articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, nº 773, sono attuati nei limiti e con le modalità  previste dal presente comma 6.

8.  I comuni a gestione individuale ed i comuni convenzionati determinano autonomamente i contenuti degli interventi nell' ambito delle modalità indicate ai commi precedenti e conformemente a quanto previsto dal PRAS  Le USL operano secondo le specifiche indicazioni contenute nel PRAS circa le caratteristiche ed i limiti degli interventi e nell' ambito delle modalità indicate ai commi precedenti.



ARTICOLO 18

Assistenza economica

1.  L' assistenza economica è  dovuta a chi sia privo, anche occasionalmente, di risorse atte a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

2.  Relativamente alle indicazioni del PRAS, interventi economici possono essere erogati anche per favorire l' inserimento o il reinserimento al lavoro di soggetti tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, minori soggetti a provvedimenti penali o rieducativi dell' autorità  giudiziaria ed altre categorie a rischio di emarginazione.

 

ARTICOLO 19

Assistenza domiciliare

1.  L' assistenza domiciliare consiste nell' attività di sostegno e collaborazione a singoli e famiglieimpossibilitati a far fronte autonomamente ai compiti della vita quotidiana.

2.  Comprende attività  di aiuto domestico, somministrazione pasti ed altri interventi rivolti alla persona nonchè  servizi generali di supporto.

3.  Tali attività  sono integrate da prestazioni sanitarie, curative e riabilitative erogate a livello distrettuale dall' USL, nell' ambito del coordinamento degli interventi di cui agli articoli 10 e 11.

 

ARTICOLO 20

Centri diurni

1.  I centri diurni sono servizi territoriali con funzione di assistenza e di promozione della vita di relazione che assicurano:

- ospitalità  diurna;

- accudimento della persona;

- iniziative di animazione, ricreative e culturali;

- altre prestazioni, non altrimenti assicurate, richieste dalla permanenza degli ospiti.

2.  Le prestazioni sanitarie di tipo terapeutico e riabilitativo sono assicurate dai servizi sanitari distrettuali.



ARTICOLO 21

Interventi per l' alloggio

1.  Per concorrere al soddisfacimento dei bisogni abitativi dei soggetti socialmente più  deboli, con riferimento all' età  ed alle condizioni fisiche ed economiche, i titolari della gestione delle attività di assistenza sociale promuovono interventi per:

- l' assegnazione, anche attraverso graduatorie riservate, di idonei alloggi ad anziani o a nuclei familiari comprendenti soggetti handicappati, in relazione alla riduzione delle capacità  personali, onde evitare che all' esigenza abitativa si risponda con il ricovero presso istituti;

- il miglioramento delle condizioni degli alloggi attraverso la concessione di contributi per opere di manutenzione, risanamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

- la concessione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione;

- la sistemazione alberghiera per situazioni eccezionali e transitorie, non altrimenti risolvibili.



ARTICOLO 22

Centri di pronta accoglienza

1. I centri di pronta accoglienza sono servizi finalizzati a far fronte a immediate necessità  di accoglimento, per un numero limitato di utenti e per permanenze brevi in attesa di più  idoneo intervento, destinati a:

- minori in stato di abbandono, in fuga o allontanati dalla famiglia in esecuzione di un provvedimento dell' autorità  giudiziaria;

- adulti in difficoltà  o che non siano in grado di trovare autonomamente idonea collocazione.

2.  I soggetti titolari della gestione delle attività di assistenza sociale possono organizzare centri propri ovvero utilizzare la capacità  di pronta accoglienza di istituzioni pubbliche o private presenti nel territorio di riferimento.



ARTICOLO 23

Comunità  alloggio, comunità  educative e case famiglia

1.  Le comunità  alloggio, di norma autogestite, accolgono, nell' ambito di normali strutture abitative, gruppi limitati di persone appartenenti a determinate fasce di età  ovvero caratterizzate da condizioni di solitudine, difficoltà  di rapporti, devianza, emarginazione e riduzione di autonomia.

2.  Le comunità  educative e le case famiglia sono organizzate per un' utenza minorile o giovanile, prevedendo in esse comunque la presenza di educatori professionali.

3.  Sono estese alle comunità  alloggio, alle comunità educative ed alle case famiglia le prestazioni di assistenza domiciliare.



ARTICOLO 24

Residenze sociali assistite e residenze sanitarie assistenziali

1.  Le residenze sociali assistite costituiscono la risposta assistenziale a carattere residenziale per anziani ed altri soggetti adulti che, pur in situazioni di modesta dipendenza socio - sanitaria, non sono più  in grado di permanere nel proprio ambiente familiare.

2.  Le residenze sanitarie assistenziali sono strutture residenziali extra - ospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni assistenziali, sanitarie e di recupero a persone prevalentemente non autosufficienti.

3.  Nell' organizzazione delle residenze sociali di cui ai precedenti commi è  salvaguardato il diritto alla pratica religiosa in rapporto alla comunità  religiosa ed ai relativi ministri del culto, nel rispetto della libera scelta e della riservatezza di ciascun ospite.

4.  I requisiti strutturali ed organizzativi delle residenze di cui al presente articolo sono indicati dalle leggi regionali e dai relativi regolamenti di attuazione.



ARTICOLO 25

Controllo e vigilanza sui servizi di ospitalità

1.  I servizi di ospitalità  di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 24, quando non siano organizzati direttamente dai comuni o dall' USL, sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte del comune nel cui territorio le strutture sono ubicate, sulla base  degli standard previsti dalle relative norme statali e regionali vigenti.  Il comune esercita anche la vigilanza nei confronti delle stesse, con periodicità almeno annuale, avvalendosi del supporto tecnico del personale delle USL per gli specifici aspetti sanitari.



ARTICOLO 26

Tempo libero, aggregazione, socializzazione

1.  Centri di vacanza ed attività  per il tempo libero, la socializzazione e l' aggregazione sono organizzati per minori, giovani, anziani ed handicappati.

2.  Le modalità  per l' organizzazione dei centri di vacanza sono stabilite dal regolamento regionale.

 

ARTICOLO 27

Attività  consultoriale

1.  Le attività  di assistenza sociale dei consultori familiari di cui alla legge regionale 12 marzo 1976, n. 18 e successive modificazioni, sono svolte in ambito distrettuale dal personale del Servizio di assistenza sociale delle USL.







TITOLO III

INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

CAPO II

INTERVENTI SPECIFICI

ARTICOLO 28

Prestazioni economiche a categorie

1.  Fino all' entrata in vigore della legge statale di riforma dell' assistenza sociale, sono garantiti gli interventi economici previsti dalle leggi statali e non demandati alla potestà  legislativa regionale.

2.  I sussidi economici a favore degli orfani dei lavoratori e dei mutilati ed invalidi del lavoro non possono comunque essere corrisposti in misura inferiore a quella determinata in base alle disposizioni regionali vigenti fino all' entrata in vigore della presente legge.



ARTICOLO 29

Interventi per l' inserimento al lavoro dei non vedenti

1.  Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici e la fornitura degli strumenti necessari per l' espletamento delle mansioni di centralinista da parte di non vedenti, sono delegate ai comuni i quali provvedono direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.  



ARTICOLO 30

Interventi a favore di lavoratori toscani emigrati all' estero

1.  Le attività  ed i servizi previsti dalla presente legge sono estesi ai lavoratori emigrati all' estero e

alle loro famiglie, ai sensi della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 << Interventi a favore dei toscani all' estero e loro famiglia >>.

2.  Sono in particolare assicurati:

a) la partecipazione di lavoratori anziani emigrati e di figli di emigrati a soggiorni climatici e di vacanza organizzati dagli enti locali della Toscana;

b) il rimborso delle spese per il trasporto delle salme del lavoratore, ovvero del coniuge e degli ascendenti o discendenti di primo grado deceduti all' estero;

c) il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto sostenute dai lavoratori emigrati e dai loro familiari di cui alla precedente lettera b), nel caso in cui i lavoratori medesimi, dopo almeno un bienno di permanenza all' estero, rientrino definitivamente nella Regione.  Il rimborso delle suddette

spese e di quelle previste alla lettera b) è  concesso ai lavoratori emigrati e ai loro familiari secondo i criteri di erogazione delle prestazioni economiche previste nei regolamenti degli enti locali.



ARTICOLO 31

Interventi particolari a tutela dei minori

1.  Gli interventi a favore dei minori a cui sono applicati provvedimenti amministrativi o giudiziari adottati per inidoneità  temporanea della famiglia, per situazione di abbandono morale e materiale in

attesa di definitiva sistemazione, per l' attuazione delle misure dell' autorità  giudiziaria di cui all' articolo 25 del regio decreto - legge 20 luglio 1934, nº 1404, sono disposti dai soggetti titolari delle funzioni in riferimento al territorio in cui si manifesta l' esigenza di attuare le misure protettive.

2.  Gli interventi di cui al precedente comma

sono attuati anche nei confronti dei minori stranieri.

3.  Nel caso in cui il minore straniero si trovi nella situazione di non poter usufruire gratuitamente delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, l' onere per l' erogazione di tali prestazioni è assunto dal soggetto titolare delle funzioni di assistenza sociale, ai sensi del precedente primo comma, adottando conseguentemente le procedure derivanti dalla normativa nazionale che regola i rapporti con i paesi esteri.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 32

Termini attuativi della presente legge

1.  In sede di prima attuazione, le convenzioni fra i comuni che intendono associarsi devono essere stipulate entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

2.  Entro lo stesso termine, i comuni associati che intendono attribuire o confermare la gestione delle attività  di assistenza sociale all' USL, adottano i relativi provvedimenti deliberativi di attribuzione.

3.  Il primo Piano regionale per l' assistenza sociale di cui alla presente legge è  approvato dal Consiglio regionale entro il 30 aprile 1993.  A tal fine la Giunta regionale provvederà  ad inoltrare la

relativa proposta al Consiglio regionale entro il mese di febbraio 1993.

4.  A decorrere dal 15 giugno 1994 e con cadenza annuale, nel rispetto dei termini della procedura

di programmazione di cui al precedente articolo 9, comma 1, i comuni possono provvedere alla variazione delle modalità  di gestione adottate.



ARTICOLO 33

Disposizioni finanziarie

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dall' anno 1993, si fa fronte da tale anno con legge di bilancio mediante i fondi che saranno iscritti in corrispondenza dei capitoli 18010, 18020, 18030, 18040, 18050 e 18060 del bilancio 1992.



ARTICOLO 34

Abrogazioni

1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 7 aprile 1976, n. 15 << Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali >>, ad eccezione del Titolo III. OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

b) 30 maggio 1978, n. 35 << Integrazioni e modifiche della lr 7 aprile 1976, n. 15 in attuazione delle norme del DPR 24 luglio 1977, n. 616 >>, ad eccezione degli articoli 9, 10, 12 e 13.

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

c) 17 agosto 1979, n. 40 << Rifinanziamento ed integrazione della lr 7 aprile 1976, n. 15 - già modificata con lr 3 maggio 1978, n. 35 – concernente:

Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali >>.

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

d) 21 giugno 1982, n. 50 << Fondo sociale regionale.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 >>.

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

e) 9 aprile 1985, n. 36 << Integrazione alla legge regionale 21 giugno 1982, n. 50 << Fondo sociale regionale.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 >>.

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

1.  Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

f) 13 aprile 1978, n. 23 << Norme transitorie per l' adeguamento dei criteri di erogazione dell' assistenza agli orfani dei lavoratori >>.

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

2.  Sono altresì  abrogati:

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

2.  Sono altresì  abrogati:

a) il Titolo VII della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63;

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

2.  Sono altresì  abrogati:

OMISSIS

b) i commi 7, 8 e 9 dell' articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61;

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

2.  Sono altresì  abrogati:

OMISSIS

c) gli allegati 4, 5 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituiti dall' articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61;

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

2.  Sono altresì  abrogati:

OMISSIS

d) l' allegato 12. A della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

OMISSIS

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

2.  Sono altresì  abrogati:

OMISSIS

e) all' interno della legge regionale 30 aprile 1992, n. 16 << Norme concernenti i requisiti e le misure delle indennità  per il coordinamento dei servizi di assistenza sociale >>, le parole << o con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a 8 anni >> contenute nell' articolo 2, comma 2, secondo capoverso, e le parole << ed a seguito di colloquio vertente sui compiti e attività  di assistenza sociale >> contenute nell' articolo 2, comma 3.

3.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 settembre 1992

La presente legge è  stata approvata dal Consiglio regionale il 28- 7- 1992 e vistata dal Commissario

del Governo il 28- 8- 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 


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