REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8, 3-01-2005
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N. 42 (NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E SUOI SERVIZI SOSTITUTIVI.
BUR TOSCANA n. 3 del 12 gennaio 2005
Il Consiglio Regionale ha approvato il Decreto 8/R del Presidente della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale,
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Visto, in particolare, l’articolo 23 della suddetta legge regionale che prevede l’adozione di un regolamento per stabilire, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell’utenza i soggetti gestori dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 21 dicembre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento regionale di attuazione dell’art. 23 della l.r. 42/1998 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi;
emana il seguente regolamento:
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ALLEGATO 2:
ALLEGATO “B”
ARTICOLO 1
Schema della Carta dei Servizi dei Trasporti (articolo 26 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche.
Contenuti minimi obbligatori della carta aziendale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2 della l.r. 42/1998
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PARTE SETTIMA : GLI IMPEGNI DELL’AZIENDA
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2. Principi ispiratori della carta: - eguaglianza ed imparzialità -
L’azienda garantisce l’accessibilità ai servizi ed alle strutture al pubblico gestite a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, censo, condizioni psicofisiche e sociali.
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FB