REGIONE TOSCANA L. R. n. 6, 17-01-1976



INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.



BUR TOSCANA n. 5 del 23 gennaio 1976 

 



Legge modificata da:

L. R. Toscana n. 63 del 1977, artt. 1 - 4

L. R. Toscana n. 53 del 1976, art. 1 - 2 

L. R. Toscana n. 59 del 1976, art. 1 

L. R. Toscana n. 8 del 1979, art. 3 

 

Legge abrogata da:

L. R. Toscana n. 86 del 1980, art. 35 

 

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TITOLO I

Riordinamento degli interventi

ARTICOLO 10

(Programmi didattici)

I corsi di cui all' art. 2 dovranno svolgersi secondo i programmi didattici stabiliti con regolamento del Consiglio regionale.

Tali programmi saranno predisposti in modo da tendere ad una formazione completa, nel rispetto delle convinzioni morali, religiose e politiche degli allievi.

Fino a quando non siano stabiliti nuovi programmi, i corsi si svolgeranno secondo i programmi applicati sino al momento dell' entrata in vigore della presente legge.

 

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