REGIONE TOSCANA

L. R. n. 22, 14-04-1999



INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E GLI ADOLESCENTI.

BUR TOSCANA n.12 del 23 aprile 1999 



Legge abrogata da:

L. R. Toscana n. 32 del 2002, art. 33 



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TITOLO III

GLI INTERVENTI EDUCATIVI



ARTICOLO 12

(Nido di infanzia)

1. Il nido di infanzia, come servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di eta' compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, ove si assicura, quotidianamente, la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo pomeridiano, concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita' cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identita' individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido di infanzia consente alle famiglie modalita' di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunita' tra sessi.

3. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni socio professionali dei genitori e alle esigenze locali, i nidi di infanzia possono prevedere modalita' organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro ricettivita', ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. I nidi di infanzia a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e riposo pomeridiano.

4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi di infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micro nidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia gia' funzionanti. La ricettivita' minima del micro nido sara' determinata dal regolamento di cui al precedente articolo 11.

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