REGIONE TOSCANA L. R. n. 38, 11-08-1986



MODIFICAZIONI ALLA LR N. 79/ 1981. DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI DEI VILLAGGI TURISTICI.



BUR TOSCANA n. 40 del 20 agosto 1986 





Legge abrogata da:

L. R. Toscana n. 19 del 2000 “Modifiche ed integrazioni alla LR n. 79/ 1981. Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici”



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ARTICOLO 9



Modifiche all' art. 28 (Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa) della LR 29 ottobre 1981, n. 79.



Il primo comma dell' art. 28 della L. R. 29 ottobre 1981, n. 79 è  così  sostituito:

“I campeggi e i villaggi turistici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 gestiti senza finalità  di lucro da amministrazioni o aziende pubbliche o private, da enti o associazioni con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali devono possedere i requisiti di cui agli allegati A) e B) della presente legge ed essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali”.



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