REGIONE TOSCANA L. R. n. 1, 10-01-1987
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE.
BUR TOSCANA n. 4 del 20 gennaio 1987
Legge modificata da:
L. R. Toscana n. 15 del 1988, artt. 1 - 5
L. R. Toscana n. 40 del 1988, art. 10
L. R. Toscana n. 56 del 1989
L. R. Toscana n. 4 del 1993
Legge abrogata da:
L. R. Toscana n. 7 del 1997, art. 11
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TITOLO II
CASE PER FERIE E OSTELLI PER LA GIOVENTU'
ARTICOLO 2
Definizione e caratteristiche
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma precedente; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende ovvero tra l' azienda titolare e gli enti pubblici.
La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al primo comma e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari, casa della giovane, foresterie e simili.
Nelle case per ferie devono essere garantiti la prestazione dei servizi ricettivi e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma.
Le case per ferie possono altresì essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno
anche di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei
giovani. Tali strutture ricettive possono essere gestite anche in forma imprenditoriale con le modalità previste dal successivo art. 5. Negli ostelli per la gioventù possono essere ospitati anche gli accompagnatori dei gruppi di giovani.
Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull' assistenza alle persone anziane.
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FB