REGIONE TOSCANA L. R. n. 16, 8-02-1994
NUOVE NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI.
BUR TOSCANA n. 12 del 17 febbraio 1994
Legge modificata da:
L. R. Toscana n. 63 del 1994, artt. 1 - 3
L. R. Toscana n. 79 del 1995, artt. 1 - 7
L. R. Toscana n. 8 del 1996, artt. 1 - 11
Legge abrogata da:
L. R. Toscana n. 42 del 2000, art. 156
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Titolo V
Associazioni senza scopo di lucro
ARTICOLO 26
Associazioni senza scopo di lucro
1. E' istituito presso la Giunta regionale l' albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale che, senza l' autorizzazione di cui all' articolo 5, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi, soggiorni gite ed escursioni.
2. Possono chiedere l' iscrizione all' albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiori a 1.000 ovvero una presenza organizzata in almeno tre provincie, a condizione, in quest' ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuative; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all' albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, nella quale sia specificato:
a) la sede legale dell' associazione;
b) le complete generalità del legale rappresentante dell' associazione.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia autenticata dell' atto costitutivo e dello statuto;
b) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per la iscrizione all' albo.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all' albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 4 deve essere integrata con l' elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l' indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
6. Le associazioni già iscritte all' albo regionale di cui all' articolo 2, comma 7, della LR 9- 4- 1990, n. 36, nonchè le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all' art. 4 della LR 26- 6- 1993, nº 28, sono iscritte a domanda all' albo regionale di cui al comma 1. A tal fine, le predette associazioni o organizzazioni devono possedere i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; la domanda di iscrizione deve contenere i dati di cui al comma 3, nonchè la certificazione di cui al comma 4, limitatamente agli elementi di cui la Regione non sia già venuta in possesso ai fini rispettivamente della iscrizione all' albo di cui all' art. 2, comma 7, della LR n. 36/ 90 o al registro di cui all' articolo 4 della LR n. 28/ 93.
7. Le insegne poste all' ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l' indicazione che esse sono riservare ai soli soci dell' associazione.
8. La tenuta e l' aggiornamento dell' albo di cui al comma 1 sono curati dalla Giunta regionale.
L' iscrizione, deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, o la cancellazione, nonchè ogni variazione concernente i dati di cui ai commi 3 e 4, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.
9. I soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell' inizio delle proprie attività disciplinate dalla presente legge alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell' organismo regionale o dell' articolazione territoriale, specificando:
a) le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante, nonchè il possesso dei requisiti
soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con RDL 18- 6- 1931, nº 773 e successive modificazioni;
b) le complete generalità della persona che, ai sensi del comma 13, assume la responsabilità organizzativa delle attività ;
c) le attività che si intendono esercitare.
10. Alla comunicazione di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale;
b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonchè il certificato di cui alla legge 19- 3- 1990, n. 55, tutti in data non anteriore a tre mesi, del rappresentante legale;
c) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione, secondo lo schema tipo definito dalla Giunta regionale.
La Provincia accerta d' ufficio l' iscrizione all' albo di cui al comma 1.
11. I soggetti di cui al comma 2 e comma 5 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla Provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 9 o delle certificazioni di cui al comma 10.
La Provincia sospende lo svolgimento delle attività fino alla eliminazione delle irregolarità, qualora:
- la comunicazione, ovvero la documentazione, risulti insufficiente o incompleta;
- dalla documentazione di cui al comma 10, lettera b), emerga a carico dell' interessato un elemento penalmente rilevante;
- non risulti l' iscrizione nell' albo regionale di cui al comma 1;
- vengono meno uno o più requisiti soggettivi o oggettivi di cui alla comunicazione o alla documentazione;
- siano accertate irregolarità nello svolgimento delle attività .
La Provincia ordina la cessazione delle attività in caso di ripetuta violazione dell' obbligo di munirsi della polizza assicurativa di cui al comma 10, lettera c), ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento delle attività , in presenza di tale ordine di cessazione l' associazione non può tornare a svolgere le attività prima di un anno.
12. I soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 devono inviare alla Provincia, prima di realizzare ogni singola iniziativa, copia del programma relativo al viaggio o soggiorno, alla gita o escursione con la indicazione degli elementi di cui all' articolo 16, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), n), o), nonchè gli estremi della polizza assicurativa di cui al precedente comma 10, lettera c).
13. Il responsabile organizzativo delle attività esercitate dai soggetti di cui al comma 2 deve risultare iscritto all' albo regionale dei direttori tecnici istituito ai sensi dell' articolo 25 della presente legge. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui al precedente comma 5;
l' attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l' attività di responsabile organizzativo di altra associazione.
14.L' organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, nonchè da parte di istituti scolastici, è consentita purchè le iniziative non superino il numero di cinque nell' arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a 10 giorni.
Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle 24 ore, purchè , nell' arco dell' anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un' assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema - tipo definito dalla Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l' altro, la natura del sodalizio, il tipo di attività , l' assenza di scopo di lucro della iniziativa e il responsabile dell' iniziativa, secondo uno schema - tipo di comunicazione definito dalla Giunta regionale.
La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente comma; sospende l' effettuazione dell' iniziativa quando non sia stato osservato l' obbligo della stipula dell' assicurazione; salva l' applicazione delle sanzioni pecuniarie, ordina la cessazione di ulteriori attività quando accerti che il viaggio, il soggiorno, la gita o l' escursione siano stati effettuati senza detta assicurazione.
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FB