REGIONE TOSCANA L. R. n. 28, 05-06-1998
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO PER L'ANNO 1998.
BUR TOSCANA n. 21 del 15 giugno 1998
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. Per l'anno 1998, la Regione finanzia un programma di interventi a favore degli immobili di interesse storico-artistico, articolato nel modo seguente:
a) un Progetto di interesse regionale per la definizione di modelli e strumenti di ricognizione, analisi e valutazione degli immobili del patrimonio architettonico di interesse storico-artistico e per l'individuazione di archivi conoscitivi per ambiti territoriali, da realizzarsi entro il 31 ottobre 1998 in collaborazione con le Province, gli Enti locali e le Sovrintendenze ai beni ambientali e architettonici;
b) lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianto di apparecchiature tecniche in immobili di proprietà non statale, soggetti alla legge 1 giugno 1939 n. 1089.
2. Il progetto di cui al comma 1, lett. a), è approvato dalla Giunta regionale, entro il 30 giugno 1998.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), devono essere cofinanziati dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili nella misura di cui all'articolo 4. Per tali interventi è fatta salva la competenza delle Sovrintendenze per i beni ambientali e architettonici, artistici e storici in materia di tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori.
ARTICOLO 2
(Finanziamento degli interventi)
1. Agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è destinato un finanziamento complessivo di Lire 7.000 milioni, ripartito nel modo seguente:
a) per la realizzazione del Progetto di interesse regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è disposto un finanziamento di Lire 200 milioni;
b) per la realizzazione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è assegnato alle Province un finanziamento complessivo di Lire 6.800 milioni, ripartito secondo i rapporti percentuali risultanti dagli importi di cui alla Tabella 3 della LR 20 giugno 1997, n. 44, nelle quote di seguito indicate:
- Arezzo: 646 milioni;
- Firenze: 1631 milioni;
- Grosseto: 51 milioni;
- Livorno: 517 milioni;
- Lucca: 694 milioni;
- Massa Carrara: 340 milioni;
- Pisa: 789 milioni;
- Pistoia: 483 milioni;
- Prato: 306 milioni;
- Siena: 843 milioni.
ARTICOLO 3
(Deliberazioni provinciali di finanziamento degli interventi)
1. Le Province, consultati i Comuni e le Sovrintendenze, predispongono e approvano le deliberazioni di finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e definiscono le modalità del controllo sulla esecuzione degli interventi ammessi a contributo e sulla rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti beneficiari dei contributi.
2. Le deliberazioni provinciali di finanziamento individuano:
a) il soggetto beneficiario e attuatore;
b) il Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento ammesso a contributo;
c) la descrizione sintetica dell'intervento;
d) il costo totale dell'opera;
e) la data di inizio e di completamento dei lavori;
f) l'entità del contributo assegnato.
3. Nelle deliberazioni di cui al comma 1 le Province danno atto della conformità degli interventi ammessi a contributo ai requisiti ed ai criteri fissati dagli articoli 4 e 5.
4. I contributi destinati da ciascuna Provincia devono risultare di importo medio non inferiore a 100.000.000.= (cento milioni) di lire. La quota del singolo contributo dovrà essere pari ad almeno lire 50.000.000 (cinquanta milioni).
5. Le Province, con le deliberazioni di cui al comma 1, predispongono ed approvano un elenco degli interventi dichiarati ammissibili in ordine di priorità .
6. Le deliberazioni provinciali di cui al comma 1 devono essere approvate entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 8.
ARTICOLO 4
(Requisiti per l'accesso ai contributi)
1. Per l'assegnazione dei contributi le Province accertano la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) sussistenza degli atti di notifica ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e garanzia di pubblica fruizione per gli immobili di proprietà privata;
b) costo totale dell'intervento non inferiore a lire 150 milioni;
c) presentazione di progetto esecutivo munito del nulla osta della competente Sovrintendenza; d) opere di completamento o lavori in grado di conseguire risultati di compiutezza funzionale entro il termine del 31 ottobre 1999;
e) cofinanziamento garantito dal richiedente nella seguente misura minima:
e1. 40% del costo totale degli interventi ammessi a contributo localizzati nei territori classificati montani, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
e2. 60% del costo totale degli interventi ammessi a contributo nei rimanenti casi.
2. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera e) del comma 1, si tiene conto anche degli importi dei lavori già finanziati con risorse non regionali, avviati in data successiva al 1 giugno 1997, purchè non siano già stati computati per l'ammissibilità ai contributi previsti dalla LR 20 giugno 1997, n. 44.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono dichiarare che la consegna dei lavori per gli interventi avverrà entro il 31 dicembre 1998 e che assumono l'impegno ad apporre, sull'immobile interessato dagli interventi, uno specifico cartello di cantiere predisposto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 5
(Criteri di assegnazione)
1. Le Province assegnano i finanziamenti secondo i seguenti criteri:
a) per gli interventi previsti dal protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Conferenza Episcopale Toscana, Amministrazioni pubbliche ed enti religiosi, relativamente alla Legge 7 agosto 1997, n. 270 per il grande Giubileo del 2000;
b) per il completamento di interventi già in corso di realizzazione.
ARTICOLO 6
(Controllo e verifica)
1. Le Province esercitano le funzioni di verifica e controllo sulla realizzazione dei singoli interventi ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
2. Le Province verificano che i soggetti beneficiari abbiano adempiuto alla consegna dei lavori entro il 31 dicembre 1998. In caso di mancato rispetto totale o parziale di tale adempimento, le Province procedono alla conseguente revoca del finanziamento e all'attribuzione delle risorse recuperate agli interventi dichiarati ammissibili di cui all'articolo 3, comma 5, secondo l'ordine di priorità .
3. In caso di totale o parziale mancata utilizzazione dei finanziamenti regionali entro il termine del 31 ottobre 1999, la Provincia procede alla revoca del contributo relativo e al recupero delle somme non impiegate, che sono utilizzate nella successiva annualità sulla base di specifiche disposizioni legislative regionali.
ARTICOLO 7
(Erogazione dei finanziamenti)
1. La Giunta regionale acquisisce le delibere provinciali di cui all'art. 3 e provvede alla liquidazione dei finanziamenti alle Province secondo la ripartizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b).
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale copia delle delibere provinciali di finanziamento degli interventi.
ARTICOLO 8
(Presentazione delle domande)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati all'ottenimento dei contributi presentano alla Provincia competente per territorio domanda di finanziamento attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4, allegandovi copia del progetto esecutivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 9
(Rendicontazione delle Province e relazione sull'attuazione delle deliberazioni di finanziamento)
1. Le Province sono soggette agli obblighi di rendicontazione di alla LR 20 marzo 1997, n. 22 e all'art. 112 del DLgs 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni per i finanziamenti di cui alla presente legge.
2. Le Province trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre 1999, una relazione sull'attuazione delle deliberazioni provinciali di finanziamento nonchè sugli eventuali provvedimenti di revoca adottati. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge entro il 1 marzo 2000.
ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo dell'importo di Lire 7.000 milioni stanziato sul capitolo 16050 "Finanziamento interventi immobili patrimonio storico-artistico (Legge 14 marzo 1968, n. 292)" del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 (LR 23 gennaio 1998, n. 5).
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FB