REGIONE TOSCANA L. R. n. 63, 9-12-1999
NORME URGENTI IN MATERIA DI TURISMO IN PREVISIONE DEL GIUBILEO DELL'ANNO 2000.
BUR TOSCANA n. 35 del 20 dicembre 1999
ARTICOLO 1
(Finalità )
1. La presente legge, in previsione dello straordinario afflusso di visitatori in occasione del Giubileo dell'anno 2000, detta disposizioni allo scopo di garantire adeguata assistenza ai turisti ed ampliare l'offerta ricettiva.
ARTICOLO 2
(Definizione dell'attività di operatore straordinario del Giubileo)
1. In aggiunta all'offerta turistica costituita dagli accompagnatori turistici abilitati ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 "Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico", fino al 28 febbraio 2001 e comunque fino al definitivo riordino della materia nel testo unico delle leggi regionali sul turismo, l'attività di assistenza a gruppi di persone nella visita del territorio a scopo turistico e devozionale nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo dell'anno 2000, può essere svolta dall'operatore straordinario del Giubileo, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2. L'operatore straordinario del Giubileo cura esclusivamente l'attuazione dei programmi di viaggio organizzati da agenzie di viaggi, istituzioni e associazioni che operano a scopo religioso o sociale con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, assicurando i necessari servizi di assistenza per tutta la loro durata.
ARTICOLO 3
(Condizioni per l'esercizio dell'attività di operatore straordinario del Giubileo)
1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età ;
b) requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) possesso di idoneità professionale di guida turistica o di interprete turistico conseguite ai sensi della LR 80/1995, o di uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di Istituto tecnico o professionale a indirizzo turistico;
2. diploma di Liceo linguistico;
3. diploma dell'Istituto superiore per interpreti e traduttori;
4. diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;
5. diploma di laurea in lingue;
6. diploma di laurea in lettere;
7. attestato di qualifica di "accompagnatore turistico" o di "operatore turistico", riconosciuto ai sensi della legislazione regionale vigente".
2. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, gli interessati presentano al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività , ai sensi degli articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti", attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. L'operatore straordinario del Giubileo deve, in ogni viaggio, recare con sè , oltre alla copia della denuncia di inizio di attività da cui risulti la data della presentazione, un documento sottoscritto dal soggetto committente indicante:
a) denominazione, sede e finalità dell'istituzione o associazione ovvero estremi dell'autorizzazione della agenzia di viaggio;
b) programma del viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio, le date relative al percorso da effettuare e le località oggetto della visita.
4. Alle attività di operatore straordinario del Giubileo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della LR 80/1995, con riferimento alla professione di accompagnatore turistico.
ARTICOLO 4
(Divieti e sanzioni relativi all'attività di operatore straordinario del Giubileo)
1. Gli operatori straordinari del Giubileo sono sottoposti ai divieti di cui all'articolo 20 della LR 80/1995 ed alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, della LR 80/1995.
2. La mancata denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 3, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 (516,456 euro) a un massimo di lire 5.000.000 (2582,284 euro).
3. Il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 (258,228 euro) ad un massimo di lire 1.500.000 (774,685 euro).
4. Ai soggetti organizzatori di cui all'articolo 2, comma 2, che si avvalgono, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, di soggetti non qualificati come accompagnatori turistici ai sensi di legge o come operatori straordinari del Giubileo, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 (516,456 euro) ad un massimo di lire 5.000.000 (2582,284 euro).
5. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dal Comune, a cui spettano, altresì , l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, nonchè l'introito delle relative somme.
ARTICOLO 5
(Esercizio dell'attività di affittacamere nella propria residenza)
1. Coloro che esercitano non professionalmente l'attività di affittacamere di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1 "Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere", nella casa ove hanno la propria residenza, fino al 28 febbraio 2001 e comunque fino al definitivo riordino della materia nel testo unico delle leggi regionali sul turismo, sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attività ricettiva del registro esercenti il commercio (REC) istituita dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui alla LR 22 gennaio 1997, n. 7 "Semplificazione delle procedure in materia di pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari".
2. Chi intende esercitare l'attività di cui al comma 1 presenta al Comune una denuncia di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante l'esistenza dei requisiti strutturali previsti dall'articolo 11 della LR 1/1987 e dei requisiti soggettivi ai sensi degli articoli 11 e 92 del TUl.p.s. approvato con regio decreto n.773/1931.
3. La denuncia di inizio di attività deve inoltre indicare gli elementi di cui all'articolo 12 della LR 1/1987.
4. Nelle strutture nelle quali viene esercitata l'attività di cui al comma 1, deve essere esposta, in modo ben visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi che vengono praticati. E' vietato praticare prezzi superiori a quelli esposti in tabella.
5. Le eventuali informazioni sulle caratteristiche delle strutture e sui prezzi pratica, diffuse con qualunque mezzo, devono essere veritiere.
6. I soggetti di cui al presente articolo sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza relativa alla denuncia delle persone alloggiate e delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e fiscale.
ARTICOLO 6
(Sanzioni relative all'attività di affittacamere nella propria residenza)
1. La mancata denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 2.000.000 (1032,913 euro) a un massimo di lire 6.000.000 (3098,741 euro).
2. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti in tabella comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 (516,456 euro) a un massimo di lire 6.000.000 (3098,741 euro).
3. La mancata esposizione, in modo visibile, della tabella comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 (154,937 euro) ad un massimo di lire 1.800.000 (929,622 euro).
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 600.000 (309,874 euro) ad un massimo di lire 3.600.000 (1859,244 euro).
5. L'attività di vigilanza e controllo, compresa l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle relative somme, è esercitata dal Comune.
ARTICOLO 7
(Disposizioni transitorie in materia di guide turistiche)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della LR 80/1995 e fino al 28 febbraio 2001, le Province possono, ciascuna per il proprio ambito di competenza, indire prove d'esame per l'accertamento della idoneità all'esercizio della professione di guida turistica.
2. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al comma 1, le Province applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 della LR 80/1995.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio dell'attestato di cui all'art. 14, comma 6, della LR 80/1995, sulla base delle comunicazioni effettuate dalle Province.
FB