REGIONE TOSCANA L. R. n. 72, 3-10-1997
ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI DIRITTI DI CITTADINANZA E DI PARI OPPORTUNITÀ : RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI INTEGRATI.
BUR TOSCANA n. 37 del 13 ottobre 1997
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TITOLO III
LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE
ARTICOLO 25
(Altri soggetti del privato sociale)
1. Ai fini della presente legge, la Regione si avvale delle Associazioni di cui alla LR 9 aprile 1990, n. 36, degli Enti ausiliari iscritti all'albo regionale di cui alla LR 11 agosto 1993, n. 54, delle Fondazioni e delle Organizzazioni religiose riconosciute dallo Stato, per le funzioni di promozione sociale e di libera espressione di solidarietà e di convivenza civile.
2. Le Organizzazioni di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalle specifiche leggi regionali citate ovvero, per le Fondazioni e le Organizzazioni di carattere religioso, possedere i requisiti di seguito indicati:
a) assenza di fini di lucro, anche indiretti;
b) finalità di solidarietà per scopi sociali di interesse pubblico;
c) formazione e approvazione del bilancio consuntivo annuale, con relazione dell'organo di amministrazione in carica, previo esame del collegio dei revisori contabili quando previsto ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Gli atti di cui al comma 2, lett. c), ove richiesti, sono esibiti limitatamente ai capitoli di bilancio concernenti gli interventi di cui alla presente legge.
4. Le Province e i Comuni sostengono e si avvalgono, anche tramite convenzioni, delle attività delle Associazioni di cui al comma 1 per funzioni di pubblica utilità e per la promozione di una cultura di solidarietà .
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FB